Decreto del Presidente della Repubblica Contributi

Decreto del Presidente della Repubblica 910/1980

Corresponsione al personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato di acconti sui futuri benefici economici.

Pubblicato: 03/01/1981 In vigore dal: 23/12/1980 Documento ufficiale

Riferimento normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 dicembre 1980, n. 910

Testo normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 910/1980 # DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 dicembre 1980, n. 910 ## Corresponsione al personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato di acconti sui futuri benefici economici. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87 della Costituzione ; Visto l' art. 9 della legge 22 luglio 1975, n. 382 ; Vista la legge 22 dicembre 1980, n. 873 ; Visto l'accordo intervenuto nelle riunioni del 4 e 7 luglio 1980 tra il Governo ed i sindacati della Federazione unitaria C.G.I.L., C.I.S.L. e U.I.L. Monopoli e dell'A.N.D.A.M.S., con il quale si è convenuto di corrispondere al personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato: un'anticipazione sui nuovi benefici contrattuali consistenti nella somma una tantum di L. 10.000 mensili individuali per il periodo 1 luglio-31 dicembre 1979 e nella somma di L. 40.000 mensili individuali, a partire dal 1 gennaio 1980; di attribuire altresì allo stesso personale - con decorrenza 1 luglio 1980 - nuovi compensi per le prestazioni di lavoro straordinario ragguagliati cioè alla retribuzione - comprensiva di rateo della 13ª e tenuto conto della classe in godimento - maggiorata di una quota percentuale e di una quota della indennità integrativa speciale; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica; Decreta: Art. 1 Al personale appartenente all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, escluso quello con qualifica dirigenziale e del ruolo ad esaurimento, sono corrisposte, a titolo di acconto sui futuri benefici economici, le seguenti somme: L. 10.000 una tantum individuali, a partire dal 1 luglio 1979, per ogni mese di servizio prestato nell'anno 1979, con esclusione della 13ª mensilità; L. 40.000 mensili individuali, a partire dal 1 gennaio 1980, da corrispondersi anche con la 13ª mensilità.

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