Decreto del Presidente della Repubblica Imposte Indirette

Decreto del Presidente della Repubblica 917/1953

Proroga delle norme temporanee per la prima applicazione della nuova tariffa doganale.

Pubblicato: 19/12/1953 In vigore dal: 19/12/1953 Documento ufficiale

Cosa stabilisce il DPR 917/1953 in merito alla proroga delle norme temporanee per l'applicazione della nuova tariffa doganale?

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Il DPR 917/1953 proroga le norme temporanee che disciplinavano l'applicazione della nuova tariffa doganale dei dazi di importazione, originariamente introdotte con il DPR 453/1950. Questo decreto si applica a tutti gli operatori commerciali e alle imprese che importano merci in Italia, garantendo continuità normativa nel regime tariffario durante il periodo di transizione verso l'applicazione definitiva della nuova tariffa. La proroga estende gli effetti di queste norme temporanee fino al 14 luglio 1954, mantenendo i livelli di dazi precedentemente stabiliti e assicurando prevedibilità nelle operazioni doganali. Per quanto riguarda il bestiame e le carni, rimane ferma la scadenza al 31 luglio 1954, già fissata da un precedente decreto, riconoscendo l'esigenza di protezione per questo settore agricolo strategico.

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Riferimento normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 dicembre 1953, n. 917

Testo normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 917/1953 # DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 dicembre 1953, n. 917 ## Proroga delle norme temporanee per la prima applicazione della nuova tariffa doganale. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 24 dicembre 1949, n. 993 ; Vista la legge 7 dicembre 1952, n. 1846 ; Vista la tariffa generale dei dazi doganali di importazione, approvata con decreto Presidenziale 7 luglio 1950, n. 442 ; Visto il decreto Presidenziale 8 luglio 1950, n. 453 , che detta norme temporanee per la prima applicazione della nuova tariffa doganale dei dazi di importazione; Visti i decreti Presidenziali 30 luglio 1950, n. 578 ; 16 novembre 1950, n. 919 ; 31 gennaio 1951, n. 23 ; 2 aprile 1951, n. 225 ; 30 giugno 1951, n. 516 ; 1 novembre 1951, n. 1125 ; 31 marzo 1952, n. 169 ; 10 luglio 1952, n. 771 ; 24 dicembre 1952, n. 2387 ; 9 febbraio 1953, n. 38 ; 28 febbraio 1953, n. 58 e 20 novembre 1953, n. 844 , che recano delle aggiunte e delle modificazioni alle dette norme temporanee e ne prorogano gli effetti a non oltre il 31 dicembre 1953; Visto il decreto Presidenziale 9 ottobre 1953, n. 731 , che modifica, a non oltre il 31 luglio 1954, il regime daziario del bestiame e delle carni; Vista la legge 5 aprile 1950, n. 295 , che dà piena ed intera esecuzione all'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio concluso a Ginevra il 30 ottobre 1947, ed all'Accordo tariffario concluso tra l'Italia e le Parti contraenti ed i Paesi aderenti, annesso al Protocollo di Annecy del 10 ottobre 1949; Vista la legge 27 ottobre 1951; n. 1172 , che dà piena ed intera esecuzione all'Accordo tariffario concluso fra l'Italia e le Parti contraenti ed i Paesi aderenti, annesso al Protocollo di Torquay del 21 aprile 1951; Vista la legge 14 aprile 1952, n. 560 , che ratifica e dà esecuzione agli Accordi italo-svizzeri, conclusi a Berna il 14 luglio 1950; Vista la legge 31 ottobre 1952, n. 2360 , che approva e dà esecuzione all'Accordo tariffario tra l'Italia e la Francia, concluso a Roma il 7 marzo 1950; Visto l' art. 87 della Costituzione ; Ritenuta la necessità di mantenere i dazi della vigente tariffa doganale al livello stabiliti con le anzidette norme temporanee; Sentita la Commissione parlamentare costituita a norma dell' art. 3 della legge 24 dicembre 1949, n. 993 , e confermata con legge 7 dicembre 1952, n. 1846 ; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per il tesoro, per il bilancio, per l'agricoltura e le foreste, per l'industria ed il commercio, per il commercio con l'estero e per la marina mercantile; Decreta: Art. 1 Le norme temporanee per la prima applicazione della nuova tariffa doganale dei dazi di importazione, stabilite col decreto Presidenziale 8 luglio 1950, n. 453 , e successive aggiunte e modificazioni, ed in vigore alla data del presente decreto, sono prorogate a non oltre il 14 luglio 1954. Resta ferma, per i dazi del bestiame e delle carni, la scadenza a non oltre il 31 luglio 1954 stabilita col decreto Presidenziale 9 ottobre 1953, n. 731 .

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