Quale riduzione dei diritti di quotazione prevede il DPR 934/1963 per la Borsa-valori di Palermo?
Spiegato da FiscoAI
Il Decreto del Presidente della Repubblica 934/1963 modifica la tariffa dei diritti di Borsa spettanti alla Camera di commercio, industria ed agricoltura di Palermo, introducendo una riduzione significativa dei costi per le società che quotano i propri titoli. La norma si applica specificamente ai diritti di quotazione ufficiale dei titoli presso la Borsa-valori di Palermo e riguarda tutte le società interessate a quotarsi o già quotate presso questa piazza borsistica. La disposizione principale prevede una riduzione del 50% della tariffa dei diritti di quotazione per il primo triennio dalla quotazione stessa, rappresentando un incentivo importante per favorire l'accesso al mercato dei capitali. Questo provvedimento era particolarmente rilevante per le aziende siciliane dell'epoca, in quanto rendeva significativamente più conveniente l'accesso alla quotazione ufficiale, riducendo i costi amministrativi e di borsa nel periodo iniziale della quotazione.
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Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 maggio 1963, n. 934
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 934/1963
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 maggio 1963, n. 934
## Modificazione alla tariffa dei diritti di Borsa spettanti alla Camera
di commercio, industria ed agricoltura di Palermo.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1950, n. 900 , con il quale venne approvata e resa esecutiva la tariffa dei diritti di quotazione ufficiale dei titoli e dei diritti di accesso nei recinti della Borsa-valori dovuti alla Camera di commercio, industria ed agricoltura di Palermo; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1962, n. 137 , con il quale vennero approvate variazioni alla predetta tariffa; Viste le deliberazioni n. 179 in data 31 ottobre 1962 , e n. 28 del 23 febbraio 1963 , modificativa della citata deliberazione n. 179, con le quali sono state proposte ulteriori modificazioni alla tariffa suddetta; Visto l'art. 53 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011 , con il quale si stabilisce la forma e l'organo competenti per la emanazione dei provvedimenti riguardanti i diritti di Borsa; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro; Decreta: Art. 1 La tariffa dei diritti di quotazione ufficiale dei titoli presso la Borsa-valori di Palermo è ridotta del 50% per il primo triennio della quotazione stessa.
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Il DPR 934/1963 disciplina i diritti di quotazione e i diritti di accesso nei recinti della Borsa-valori, modificando le tariffe amministrative dovute alle Camere di commercio. Commercialisti e consulenti aziendali lo consultano per valutare i costi di quotazione, le agevolazioni per l'accesso al mercato dei capitali e le procedure di listing presso le borse regionali, in particolare per società che operano nel territorio di Palermo.
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