Decreto del Presidente della Repubblica Imposte Indirette

Decreto del Presidente della Repubblica 941/1960

Modificazione alla tariffa dei diritti di Borsa spettanti alla Camera di commercio, industria ed agricoltura di Milano.

Pubblicato: 07/09/1960 In vigore dal: 10/07/1960 Documento ufficiale

Quali sono le tariffe dei diritti di Borsa che la Camera di commercio di Milano applica per l'ammissione dei titoli alla quotazione ufficiale?

Spiegato da FiscoAI
Il DPR 941/1960 stabilisce un sistema tariffario progressivo per i diritti annui che le società devono corrispondere alla Camera di commercio di Milano per mantenere i propri titoli (azioni e obbligazioni) quotati ufficialmente in Borsa. La tariffa è calcolata per scaglioni di capitale nominale, con aliquote decrescenti: dai 50 lire per milione sui primi 10 miliardi fino a 10 lire per milione per il capitale oltre 50 miliardi. I diritti devono essere versati entro gennaio di ogni anno, calcolati sul capitale nominale in circolazione al 31 dicembre dell'anno precedente, con un importo minimo garantito di 10.000 lire. Per le nuove emissioni, il calcolo è proporzionale ai mesi rimanenti dell'anno e tiene conto anche del capitale già quotato. Il sistema è concepito per finanziare l'attività di gestione e controllo della Borsa valori milanese, applicandosi a tutte le società che desiderano mantenere la quotazione ufficiale dei propri titoli.

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Riferimento normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 luglio 1960, n. 941

Testo normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 941/1960 # DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 luglio 1960, n. 941 ## Modificazione alla tariffa dei diritti di Borsa spettanti alla Camera di commercio, industria ed agricoltura di Milano. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il regio decreto 27 agosto 1905, n. 430 , con il quale venne approvata e resa esecutiva fa tariffa dai diritti dovuti alla Camera di commercio ed arti di Milano; Visti i regi decreti 11 maggio 1922, n. 711 , 3 agosto 1928, n. 1889 , 1 dicembre 1932, n. 1598 , 21 gennaio 1935, n. 168 , 1 marzo 1937, n. 257 e visti il decreto luogotenenziale 8 maggio 1946, n. 482 e il decreto del Presidente della Repubblica 12 marzo 1949, n. 180 , con i quali vennero approvate variazioni alla predetta tariffa; Vista la deliberazione in data 6 maggio 1960, n. 511, della Camera di commercio , industria ed agricoltura di Milano, con la quale sono state proposte ulteriori modificazioni alla tariffa suddetta; Visto l' art. 53 del regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011 , con il quale si stabilisce la forma e l'organo competente per la emanazione dei provvedimenti riguardanti i diritti di Borsa; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro; Decreta: Art. 1 Articolo unico. La tariffa dei diritti annui spettanti alla Camera di commercio, industria ed agricoltura di Milano, per l'ammissione dei titoli alla quotazione ufficiale di quella Borsa valori, viene stabilita nella seguente misura: a) per i primi 10 miliardi di capitale: L. 50 per milione; b) per il capitale successivo da oltre 10 a 15 miliardi: L. 30 per milione; c) per il capitale successiva da oltre 15 a 30 miliardi: L. 25 per milione; d) per il capitale successivo da oltre 30 a 50 miliardi: L. 15 per milione: e) per il capitale successivo oltre 50 miliardi: L. 10 per milione. L'ammontare dei diritti, da corrispondersi entro il mese di gennaio, si computa sul capitale nominale rappresentato dalle azioni e dalle obbligazioni quotate ufficialmente ed in circolazione al 31 dicembre dell'anno precedente, arrotondando al milione superiore. In ogni caso, l'ammontare di tali diritti non può essere inferiore all'importo di lire 10.000 (diecimila), fissato come limite minimo. L'impegno di quotazione è annuale e decorre dal 1 gennaio di ogni anno. Per le nuove emissioni, l'ammontare dei diritti per l'anno in corso, da corrispondersi prima dell'iscrizione nel listino ufficiale in tanti dodicesimi quanti sono i mesi mancanti alla fine dell'anno, si computa sull'importo del capitale azionario od obbligazionario rappresentato dai titoli da ammettere alla quotazione conteggiando, ai fini della determinazione dell'aliquota, anche l'eventuale capitale già quotato. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 10 luglio 1960 GRONCHI TAVIANI Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 3 settembre 1960 Atti del Governo, registro n. 129, foglio n. 5. - VILLA

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Il DPR 941/1960 disciplina i diritti di Borsa e le tariffe amministrative applicate dalla Camera di commercio di Milano per la quotazione ufficiale di titoli azionari e obbligazionari. Commercialisti e responsabili amministrativi di società quotate consultano questa normativa per calcolare correttamente i costi di mantenimento della quotazione, gli obblighi di versamento entro gennaio e le modalità di computo su capitale nominale e nuove emissioni.

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