Quali sono le procedure per rettificare gli errori nelle intestazioni di titoli del Debito pubblico secondo il DPR 945/1961?
Spiegato da FiscoAI
Il decreto disciplina le modalità di correzione degli errori commessi nelle richieste di intestazione dei titoli del Debito pubblico, distinguendo tra due situazioni temporali diverse. Se l'errore viene scoperto prima che l'iscrizione sia stata effettuata nei registri del Gran libro, la rettifica può avvenire senza particolari formalità burocratiche, semplificando il procedimento amministrativo. Quando invece l'errore viene rilevato dopo l'iscrizione, la domanda di rettifica deve essere accompagnata da un atto di notorietà redatto davanti al pretore, al cancelliere delegato o a un notaio, nel quale si descrivono e si spiegano le circostanze dell'errore; l'Amministrazione può inoltre richiedere ulteriori documenti di conferma ritenuti necessari. L'atto di notorietà può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato secondo le modalità previste dal DPR 678/1957, rendendo il procedimento più flessibile. Per i titoli intestati a enti sottoposti a vigilanza governativa, le rettifiche possono essere effettuate sulla base di una dichiarazione dell'ente stesso, purché confermata dall'autorità competente.
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Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 luglio 1961, n. 945
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 945/1961
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 luglio 1961, n. 945
## Modificazioni al regolamento generale sul Debito pubblico.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Visto il testo unico delle leggi sul Debito pubblico , approvato con regio decreto 17 luglio 1910, n. 536 ; Visto il regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298 ; Visto il decreto legislativo luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19 ; Vista la legge 18 dicembre 1951, n. 1599 ; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1544 ; Vista la legge 23 marzo 1956, n. 182 ; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678 ; Vista la legge 12 agosto 1957, n. 752 ; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il tesoro; Decreta: Art. 1 È ammessa, senza speciali formalità, la rettifica delle domande di intestazione di titoli del Debito pubblico, quando l'errore sia avvertito prima che l'iscrizione al nome sia stata eseguita sui registri integrativi del Gran libro. Quando l'errore sia avvertito dopo l'avvenuta iscrizione, la domanda di rettifica deve essere corredata da un atto di notorietà, formato dinanzi al pretore o al cancelliere da esso delegato o ad un notaio, col quale si dichiari e si spieghi l'errore avvenuto, salva la facoltà dell'Amministrazione, di richiedere quegli altri documenti che, a conferma, essa ritenga, a seconda dei casi, necessari. L'atto di notorietà può essere supplito da dichiarazione dell'interessato, ai sensi dell' art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678 . Quando si tratti di titoli intestati ad ente soggetto a vigilanza governativa, le rettifiche possono essere effettuate in base a dichiarazione dell'ente stesso, confermata dalla competente autorità.
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Il DPR 945/1961 regola la rettifica delle intestazioni di titoli del Debito pubblico, disciplinando l'atto di notorietà, i registri integrativi del Gran libro e le procedure amministrative presso l'Amministrazione del Tesoro. Professionisti che operano nel settore pubblico e consulenti che assistono enti sottoposti a vigilanza governativa consultano questa normativa per questioni relative a correzioni di errori formali e documentazione probatoria.
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