Decreto del Presidente della Repubblica
Imposte Locali
Decreto del Presidente della Repubblica 947/1983
Modificazioni alla tariffa dei diritti annui spettanti alla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Firenze per la quotazione ufficiale dei titoli presso la locale borsa valori.
Quali sono i diritti annui che la Camera di Commercio di Firenze applica per la quotazione ufficiale dei titoli in borsa a partire dal 1984?
Spiegato da FiscoAI
Il DPR 947/1983 modifica la tariffa dei diritti di quotazione presso la borsa valori di Firenze, stabilendo un nuovo sistema di calcolo a decorrere dal 1° gennaio 1984. La norma riguarda tutte le società che desiderano quotare i propri titoli (azioni e obbligazioni) presso la locale borsa valori e devono versare i relativi diritti alla Camera di Commercio di Firenze. Il decreto prevede un sistema tariffario a due componenti: un diritto fisso di 25.000 lire per ogni titolo quotato, indipendentemente dal suo valore, e un diritto variabile di 25 lire per ogni milione o frazione di milione di capitale nominale. Questo sistema misto consente di applicare una tassazione sia fissa che proporzionale al valore dei titoli, garantendo un gettito minimo alla Camera di Commercio e una contribuzione equa in base alla dimensione dell'emissione.
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Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 dicembre 1983, n. 947
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 947/1983
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 dicembre 1983, n. 947
## Modificazioni alla tariffa dei diritti annui spettanti alla camera di
commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Firenze per la
quotazione ufficiale dei titoli presso la locale borsa valori.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il regio decreto 27 luglio 1924, n. 1268 , con il quale venne approvata e resa esecutiva la tariffa dei diritti di quotazione ufficiale dei titoli alla borsa valori dovuti alla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Firenze; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 agosto 1969, n. 776 , con il quale è stata modificata la precedente tariffa dei diritti di quotazione; Vista la delibera n. 583 del 16 novembre 1982 della camera di commercio , industria, artigianato ed agricoltura di Firenze con la quale sono state proposte ulteriori modifiche alla tariffa medesima; Visti gli articoli 32, 53 e 80 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011 e l'art. 7 del regio decreto 4 gennaio 1925, n. 29 ; Sulla proposta del Ministro del tesoro; Decreta: Art. 1 A decorrere dal 1 gennaio 1984 la tariffa dei diritti annui spettanti alla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Firenze per la quotazione ufficiale dei titoli presso la locale borsa valori è stabilita nella seguente misura: L. 25.000 (venticinquemila) di diritto fisso per ogni titolo quotato; L. 25 (venticinque) per ogni milione o frazione di milione di capitale nominale azionario ed obbligazionario quotato.
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Il DPR 947/1983 disciplina i diritti di quotazione presso la borsa valori, applicabili a titoli azionari e obbligazionari, e rappresenta un riferimento importante per le società che operano nel mercato dei capitali e per i consulenti che assistono le aziende nella quotazione in borsa. La norma incide sulla determinazione dei costi di accesso al mercato regolamentato e sulla pianificazione finanziaria delle operazioni di quotazione.
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