Decreto del Presidente della Repubblica Imposte Locali

Decreto del Presidente della Repubblica 957/1983

Modificazioni alla tariffa dei diritti annui spettanti alla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Bologna per la quotazione ufficiale dei titoli presso la locale borsa valori.

Pubblicato: 01/03/1984 In vigore dal: 23/12/1983 Documento ufficiale

Quali sono i diritti annui che la Camera di Commercio di Bologna applica per la quotazione ufficiale dei titoli in borsa a partire dal 1984?

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Il DPR 957/1983 modifica la tariffa dei diritti annui dovuti alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Bologna per le società che quotano i propri titoli presso la locale borsa valori. La norma si applica a tutte le società che richiedono la quotazione ufficiale dei titoli azionari e obbligazionari presso la borsa di Bologna, a decorrere dal 1° gennaio 1984. Il decreto stabilisce un diritto fisso annuo di 50.000 lire, a cui si aggiunge un importo variabile calcolato per ogni milione (o frazione di milione) di capitale sociale quotato, secondo una scala decrescente: 30 lire fino a 1 miliardo, 20 lire da 2 a 50 miliardi, 10 lire da 51 a 100 miliardi, e 6 lire oltre 100 miliardi. L'impegno di quotazione ha validità annuale e le successive emissioni di titoli si sommano a quelle già quotate per il calcolo del supplemento dovuto. Questa tariffa rappresenta il corrispettivo per i servizi di gestione della quotazione e della tessera d'ingresso in borsa, disciplinata dalla Commissione nazionale per le società e la borsa.

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Riferimento normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 dicembre 1983, n. 957

Testo normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 957/1983 # DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 dicembre 1983, n. 957 ## Modificazioni alla tariffa dei diritti annui spettanti alla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Bologna per la quotazione ufficiale dei titoli presso la locale borsa valori. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il regio decreto 25 giugno 1926, n. 1223 , con il quale vennero approvate e rese esecutive le tariffe per la quotazione dei titoli presso la borsa valori di Bologna, spettanti alla locale camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 26 febbraio 1970, n. 152 , con il quale sono state modificate le tariffe suddette; Vista la delibera n. 306 del 30 novembre 1982 , con la quale la camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Bologna ha richiesto la modifica della tariffa dei diritti di quotazione al mercato ufficiale e dei diritti per il rilascio delle tessere d'ingresso in borsa; Vista la delibera n. 1 del 13 ottobre 1975 , con la quale la Commissione nazionale per le società e la borsa ha prescritto l'uso di apposita tessera personale per l'ingresso in borsa, ai sensi dell' art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 138 ; Visti l' art. 25 del regio decreto 4 agosto 1913, n. 1068 , l' art. 7 del regio decreto 4 gennaio 1925, n. 29 e gli articoli 32, 53 e 80 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011 ; Sulla proposta del Ministro del tesoro; Decreta: Art. 1 A decorrere dal 1 gennaio 1984 la tariffa dei diritti annui spettanti alla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Bologna, per la quotazione ufficiale dei titoli presso la locale borsa valori, è stabilita nella seguente misura: L. 50.000 (cinquantamila) di diritto fisso annuo; in più per ogni milione o frazione di milione di capitale sociale azionario ed, eventualmente, obbligazionario quotato: fino ad un miliardo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 30 da 2 a 50 miliardi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 20 da 51 a 100 miliardi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 10 oltre 100 miliardi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 6 L'impegno di quotazione è annuale. L'importo delle successive emissioni si somma all'importo dei titoli già ammessi a quotazione per calcolare il supplemento dovuto.

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Il DPR 957/1983 disciplina i diritti di quotazione presso la borsa valori di Bologna, interessando società quotate, capital market e commissioni camerali. La norma è rilevante per chi opera nel mercato azionario e obbligazionario, in particolare per le società emittenti, gli intermediari finanziari e i consulenti che seguono le procedure di quotazione presso le borse valori italiane.

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