Decreto del Presidente della Repubblica Imposte_Locali

Decreto del Presidente della Repubblica 959/1977

Disposizioni correttive ed integrative del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, istitutivo della imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili.

Pubblicato: 02/01/1978 In vigore dal: 13/12/1977 Documento ufficiale

Riferimento normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 dicembre 1977, n. 959

Testo normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 959/1977 # DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 dicembre 1977, n. 959 ## Disposizioni correttive ed integrative del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, istitutivo della imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Vista la legge 9 ottobre 1971, n. 825 , concernente delega legislativa per la riforma tributaria; Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1036 ; Visto il decreto-legge 25 maggio 1972, n. 202 , convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1972, n. 321 ; Visto l' art. 2 della legge 14 agosto 1974, n. 354 ; Visto l' art. 30 della legge 2 dicembre 1975, n. 576 ; Visto l' art. 22 della legge 13 aprile 1977, n. 114 ; Ritenuta la necessità di emanare, ai sensi dell'art. 17, secondo comma, della citata legge 9 ottobre 1971, n. 825 , norme integrative e correttive del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643 , istitutivo dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili; Udito il parere della commissione parlamentare istituita a norma del richiamato art. 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825 ; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per le finanze, per l'interno, per il tesoro e per il bilancio e la programmazione economica; Decreta: Art. 1 Nell' art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643 , modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, numero 688 , è aggiunto il seguente comma: "L'imposta non si applica all'atto del trasferimento a seguito di espropriazione per pubblica utilità o della cessione all'espropriante in caso di procedura espropriativa per pubblica utilità".

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