Decreto del Presidente della Repubblica
Contributi
Decreto del Presidente della Repubblica 977/1966
Determinazione del contributo dovuto a copertura degli oneri del Fondo di previdenza e del Fondo di integrazione per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto in concessione.
Quali sono le aliquote di contribuzione al Fondo di previdenza e al Fondo di integrazione per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto in concessione secondo il DPR 977/1966?
Spiegato da FiscoAI
Il DPR 977/1966 stabilisce le percentuali di contribuzione dovute per finanziare due fondi previdenziali destinati ai lavoratori impiegati nei servizi pubblici di trasporto gestiti in concessione. La normativa si applica al periodo 1964-1966 e fissa aliquote progressive sulla retribuzione dei dipendenti, articolate tra un Fondo di previdenza (quota minore, fissa all'1%) e un Fondo di integrazione (quota maggiore, crescente negli anni). Le aliquote complessive aumentano gradualmente: dal 16,80% nel 1964 al 19,20% nel 1966, riflettendo l'esigenza di maggiori risorse per la copertura degli oneri previdenziali. Per le aziende concessionarie di servizi di trasporto pubblico, questo decreto rappresenta un obbligo di trattenuta e versamento sui salari dei dipendenti, incidendo direttamente sui costi del personale e richiedendo una corretta gestione amministrativa delle quote destinate ai due fondi separatamente.
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Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 agosto 1966, n. 977
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 977/1966
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 agosto 1966, n. 977
## Determinazione del contributo dovuto a copertura degli oneri del
Fondo di previdenza e del Fondo di integrazione per gli addetti ai
pubblici servizi di trasporto in concessione.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 15 della legge 28 luglio 1961, n. 830 , recante disposizioni di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto in concessione; Sentito il parere del Comitato di vigilanza di cui allo art. 2 del decreto legislativo 16 settembre 1947, n. 1083 ; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per i trasporti e l'aviazione civile e per il tesoro; Decreta: Art. 1 La misura percentuale complessiva del contributo dovuto a copertura degli oneri del Fondo di previdenza istituito con il regio decreto-legge 19 ottobre 1923, numero 2311 e del Fondo di integrazione di cui all' art. 1 del decreto legislativo 16 settembre 1947, n. 1083 , è fissata per gli anni dal 1964 al 1966 nelle seguenti aliquote della retribuzione prevista dall' art. 20 della legge 28 luglio 1961, n. 830 ; anno 1964: 16,80%, di cui l'1% al Fondo di previdenza e il 15,80% al Fondo di integrazione; anno 1965: 18,80%, di cui l'1% al Fondo di previdenza e il 17,80% al Fondo di integrazione; anno 1966: 19,20%, di cui l'1% al Fondo di previdenza e il 18,20% al Fondo di integrazione.
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Il DPR 977/1966 è il riferimento normativo per la determinazione dei contributi previdenziali nei servizi di trasporto in concessione, disciplinando aliquote contributive, Fondo di previdenza, Fondo di integrazione e obblighi di versamento. Commercialisti e responsabili del personale lo consultano per la corretta applicazione delle ritenute su retribuzioni, la contabilizzazione dei contributi sociali e la compliance con la normativa previdenziale per enti e aziende concessionarie di servizi pubblici.
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