Decreto del Presidente della Repubblica Imposte Locali

Decreto del Presidente della Repubblica 99/1957

Modificazione alla tariffa dei diritti di borsa spettanti alla Camera di commercio, industria e agricoltura di Genova.

Pubblicato: 25/03/1957 In vigore dal: 13/02/1957 Documento ufficiale

Qual è l'importo della tassa annua per la quotazione ufficiale dei titoli presso la Borsa valori di Genova secondo il DPR 99/1957?

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Il decreto stabilisce le modalità di calcolo della tassa annua che le società devono pagare alla Camera di commercio di Genova per ottenere la quotazione ufficiale dei loro titoli in borsa. La tassa è calcolata in base all'ammontare nominale del capitale azionario e dei prestiti obbligazionari, applicando un'aliquota di 25 lire per ogni milione di valore nominale. Il calcolo si effettua una sola volta all'anno, considerando i nominali esistenti al 1° gennaio, indipendentemente da quanti titoli della società siano effettivamente quotati. Il pagamento deve avvenire entro il mese di gennaio di ogni anno solare. Il decreto prevede un importo minimo garantito di 12.000 lire annue, sotto il quale la tassa non può scendere, garantendo così un gettito minimo alla Camera di commercio. È inoltre prevista una riduzione del 50% della tassa qualora l'iscrizione del titolo avvenga nel secondo semestre dell'anno.

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Riferimento normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 febbraio 1957, n. 99

Testo normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 99/1957 # DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 febbraio 1957, n. 99 ## Modificazione alla tariffa dei diritti di borsa spettanti alla Camera di commercio, industria e agricoltura di Genova. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il regio decreto 13 agosto 1926, n. 1488 , col quale venne approvata e resa esecutiva la tariffa dei diritti di borsa spettanti alla Camera di commercio, industria e agricoltura di Genova; Visti i regi decreti 21 giugno 1934, n. 1113 , 9 dicembre 1935, n. 2386, il decreto luogotenenziale 23 marzo 1946, n. 416 , i decreti del Capo provvisorio dello Stato 11 febbraio 1947, n. 162 , 18 maggio 1947, n. 674 e 3 dicembre 1947, n. 1616 , ed i decreti del Presidente della Repubblica 14 settembre 1948, n. 1238 , 19 maggio 1950, n. 559 e 9 ottobre 1951, n. 1158 , con i quali vennero apportate variazioni alla tariffa predetta; Vista la deliberazione in data 4 dicembre 1956 della Giunta della Camera di commercio suddetta, con la quale sono state proposte ulteriori modifiche alla tassa per la quotazione ufficiale dei titoli; Visto l' art. 53 del testo unico 20 settembre 1934, numero 2011 , con il quale si stabilisce la forma e l'organo competente per la emanazione di provvedimenti riguardanti i diritti di borsa; Sulla proposta del Ministro per il tesoro; Decreta: Art. 1 Articolo unico. A decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, la tassa annua dovuta alla Camera di commercio, industria e agricoltura di Genova per la quotazione ufficiale dei titoli presso la rispettiva Borsa valori è stabilita in L. 25 per ogni milione, sull'ammontare nominale del capitale azionario e sull'ammontare dei prestiti obbligazionari, indipendentemente dal numero o categoria dei titoli che fruiscono effettivamente della quotazione. La tassa si applica per anno solare sui predetti nominali esistenti al 1° gennaio dell'anno stesso, ed il relativo pagamento deve effettuarsi entro il mese di gennaio. In ogni caso la tassa non potrà essere inferiore all'importo di lire 12.000 annue, fissato come limite minimo. La tassa è ridotta a metà quando l'iscrizione del titolo sul listino ufficiale avvenga nel 2° semestre dell'anno. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 13 febbraio 1957 GRONCHI MEDICI Visto, il Guardasigilli: MORO Registrato alla Corte dei conti, addì 16 marzo 1957 Atti del Governo, registro n. 104, foglio n. 147. - CARLOMAGNO

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Il DPR 99/1957 disciplina i diritti di borsa e le tasse di quotazione presso la Camera di commercio di Genova, interessando società con titoli quotati, capitale azionario e prestiti obbligazionari. Commercialisti e consulenti aziendali lo consultano per verificare gli obblighi tributari legati alla quotazione in borsa, le scadenze di pagamento e le modalità di calcolo delle imposte su operazioni di mercato finanziario.

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