Decreto del Presidente della Repubblica

Decreto del Presidente della Repubblica 99/2007

Disposizioni relative al Comitato di garanti operante presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, in attuazione dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

Pubblicato: 19/07/2007 In vigore dal: 14/05/2007 Documento ufficiale

Riferimento normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 maggio 2007, n. 99

Testo normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 99/2007 # DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 maggio 2007, n. 99 ## Disposizioni relative al Comitato di garanti operante presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, in attuazione dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' articolo 87 della Costituzione ; Visto l' articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 , e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 , e successive modificazioni; Visto l' articolo 22 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 marzo 2004, n. 114 ; Visto l' articolo 5-bis del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7 , convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43 ; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 giugno 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 157 dell'8 luglio 2005 , con il quale è stato costituito il Comitato di garanti in via transitoria; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 15 giugno 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 158 del 10 luglio 2006 , recante delega di funzioni al Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, prof. Luigi Nicolais; Visto il decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 , convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 , ed in particolare l'articolo 29; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 febbraio 2007; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 24 aprile 2007; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 maggio 2007; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, di concerto con i Ministri per l'attuazione del programma di Governo e dell'economia e delle finanze; Emana il seguente regolamento: Art. 1 Comitato di garanti 1. Il Comitato di garanti, costituito ai sensi dell' articolo 22 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , di seguito denominato: «Comitato», è confermato. 2. Il Comitato dura in carica tre anni decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. I componenti del Comitato sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri nel rispetto del principio di pari opportunità tra uomini e donne. Gli attuali componenti del Comitato restano in carica fino alla naturale scadenza del loro mandato. 3. Tre mesi prima della scadenza del termine di durata, il Comitato presenta una relazione sull'attività svolta al Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione che la trasmette alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi di quanto disposto dall' articolo 29, comma 2-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 , convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 , ai fini della valutazione congiunta della perdurante utilità dell'organismo e della conseguente eventuale proroga della durata, comunque non superiore a tre anni, da adottarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione. Gli eventuali successivi decreti di proroga sono adottati secondo la medesima procedura. Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L' art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. - Si trascrive il testo vigente dell' art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri: «2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.». - Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 , recante riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell' art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 , è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 agosto 1999, n. 193. - Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 , recante ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell' art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 , è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 1° settembre 1999, n. 205, supplemento ordinario. - Il testo vigente dell' art. 22 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, è il seguente: «Art. 22 (Comitato di garanti). - 1. I provvedimenti di cui all'art. 21, comma 1, sono adottati previo conforme parere di un comitato di garanti, i cui componenti sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Il comitato è presieduto da un magistrato della Corte dei conti, con esperienza nel controllo di gestione, designato dal Presidente della Corte dei conti; di esso fanno parte un dirigente della prima fascia dei ruoli di cui all'art. 23, eletto dai dirigenti dei medesimi ruoli con le modalità stabilite da apposito regolamento emanato ai sensi dell' art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e collocato fuori ruolo per la durata del mandato, e un esperto scelto dal Presidente del Consiglio dei Ministri, tra soggetti con specifica qualificazione ed esperienza nei settori dell'organizzazione amministrativa del lavoro pubblico. Il parere viene reso entro trenta giorni dalla richiesta; decorso inutilmente tale termine si prescinde dal parere. Il comitato dura in carica tre anni. L'incarico non è rinnovabile.». - Il decreto del Presidente della Repubblica 2 marzo 2004, n. 114 , recante: «Regolamento recante le modalità di elezione del dirigente di prima fascia delle amministrazioni dello Stato, anche a ordinamento autonomo, a componente del Comitato dei garanti, a norma dell' art. 22 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 », è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 maggio 2004, n. 104. - Si trascrive il testo dell' art. 5-bis del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7 , recante disposizioni urgenti per l'università e la ricerca, per i beni e le attività culturali, per il completamento di grandi opere strategiche, per la mobilità dei pubblici dipendenti, e per semplificare gli adempimenti relativi a imposte di bollo e tasse di concessione, nonchè altre misure urgenti, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43 : «Art. 5-bis (Norma transitoria relativa al Comitato di garanti di cui all' art. 22 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ). - 1. Al fine di garantire il funzionamento del Comitato di garanti, previsto dall' art. 22 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , e successive modificazioni, sino alla proclamazione del dirigente di prima fascia eletto secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 marzo 2004, n. 114 , il Comitato di garanti è composto da un dirigente della prima fascia, estratto a sorte dall'elenco dei dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, di cui all' art. 23 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 .». - Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 giugno 2005 (Costituzione del Comitato di garanti in via transitoria, ai sensi dell' art. 22 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dell' art. 5-bis del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7 ), convertito nella legge 31 marzo 2005, n. 43 , è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 157 dell'8 luglio 2005 . - Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 giugno 2006, (Delega di funzioni al Ministro senza portafoglio per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, prof. Luigi Nicolais) è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 158 del 10 luglio 2006 . - Si riporta il testo dell' art. 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonchè interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale), convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 : «Art. 29 (Contenimento spesa per commissioni comitati ed altri organismi). - 1. Fermo restando il divieto previsto dall' art. 18, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 , la spesa complessiva sostenuta dalle amministrazioni pubbliche di cui all' art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , e successive modificazioni, per organi collegiali e altri organismi, anche monocratici, comunque denominati, operanti nelle predette amministrazioni, è ridotta del trenta per cento rispetto a quella sostenuta nell'anno 2005. Ai suddetti fini le amministrazioni adottano con immediatezza, e comunque entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le necessarie misure di adeguamento ai nuovi limiti di spesa. Tale riduzione si aggiunge a quella prevista dall' art. 1, comma 58, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 . 2. Per realizzare le finalità di contenimento delle spese di cui al comma 1, per le amministrazioni statali si procede, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, al riordino degli organismi, anche mediante soppressione o accorpamento delle strutture, con regolamenti da emanare ai sensi dell' art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , per gli organismi previsti dalla legge o da regolamento e, per i restanti, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro competente. I provvedimenti tengono conto dei seguenti criteri: a) eliminazione delle duplicazioni organizzative e funzionali; b) razionalizzazione delle competenze delle strutture che svolgono funzioni omogenee; c) limitazione del numero delle strutture di supporto a quelle strettamente indispensabili al funzionamento degli organismi; d) diminuzione del numero dei componenti degli organismi; e) riduzione dei compensi spettanti ai componenti degli organismi; e-bis) indicazione di un termine di durata, non superiore a tre anni, con la previsione che alla scadenza l'organismo è da intendersi automaticamente soppresso; e-ter) previsione di una relazione di fine mandato sugli obiettivi realizzati dagli organismi, da presentare all'amministrazione competente e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. 2-bis. La Presidenza del Consiglio dei Ministri valuta, prima della scadenza del termine di durata degli organismi individuati dai provvedimenti previsti dai commi 2 e 3, di concerto con l'amministrazione di settore competente, la perdurante utilità dell'organismo proponendo le conseguenti iniziative per l'eventuale proroga della durata dello stesso. 3. Le amministrazioni non statali sono tenute a provvedere, entro lo stesso termine e sulla base degli stessi criteri di cui al comma 2, con atti di natura regolamentare previsti dai rispettivi ordinamenti, da sottoporre alla verifica degli organi interni di controllo e all'approvazione dell'amministrazione vigilante, ove prevista. Nelle more dell'adozione dei predetti regolamenti le stesse amministrazioni assicurano il rispetto del limite di spesa di cui al comma 1 entro il termine ivi previsto. 4. Ferma restando la realizzazione degli obiettivi di risparmio di spesa di cui al comma 1, gli organismi non individuati dai provvedimenti previsti dai commi 2 e 3 entro il 15 maggio 2007 sono soppressi. A tale fine, i regolamenti ed i decreti di cui al comma 2, nonchè gli atti di natura regolamentare di cui al comma 3, devono essere trasmessi per l'acquisizione dei prescritti pareri, ovvero per la verifica da parte degli organi interni di controllo e per l'approvazione da parte dell'amministrazione vigilante, ove prevista, entro il 28 febbraio 2007. 5. Scaduti i termini di cui ai commi 1, 2 e 3 senza che si sia provveduto agli adempimenti ivi previsti è fatto divieto alle amministrazioni di corrispondere compensi ai componenti degli organismi di cui al comma 1. 6. Le disposizioni del presente articolo non trovano diretta applicazione alle regioni, alle province autonome, agli enti locali e agli enti del Servizio sanitario nazionale, per i quali costituiscono disposizioni di principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica. 7. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai commissari straordinari del Governo di cui all' art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 , e agli organi di direzione, amministrazione e controllo.». Note all'art. 1: - Per il testo vigente dell' art. 22 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , si veda nelle note alle premesse. - Per il testo vigente dell' art. 29, comma 2-bis del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 , convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 , si veda nelle note alle premesse.

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