Decreto del Presidente della Repubblica
Contributi
Decreto del Presidente della Repubblica 992/1980
Aumento, da cinquantamila a centomila lire, con decorrenza 1 gennaio 1981, della misura della quota annuale dovuta dagli iscritti all'albo nazionale degli spedizionieri doganali a norma dell'art. 6 della legge n. 1612 del 1960.
Quale aumento della quota annuale è previsto per gli spedizionieri doganali iscritti all'albo nazionale a partire dal 1981?
Spiegato da FiscoAI
Il DPR 992/1980 disciplina l'aumento della quota annuale obbligatoria dovuta dagli spedizionieri doganali iscritti all'albo nazionale. La norma riguarda specificamente i professionisti che esercitano l'attività di spedizioniere doganale e sono tenuti all'iscrizione presso l'albo professionale. Il decreto prevede l'incremento della quota da 50.000 lire a 100.000 lire, con decorrenza dal 1° gennaio 1981, modificando quanto precedentemente stabilito dal DPR 48/1978. Questa quota rappresenta un contributo annuale obbligatorio legato alla gestione dell'albo professionale e del fondo previdenziale a favore della categoria, ed è un aspetto rilevante per la pianificazione fiscale e contributiva degli spedizionieri doganali.
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Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 dicembre 1980, n. 992
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 992/1980
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 dicembre 1980, n. 992
## Aumento, da cinquantamila a centomila lire, con decorrenza 1 gennaio
1981, della misura della quota annuale dovuta dagli iscritti all'albo
nazionale degli spedizionieri doganali a norma dell'art. 6 della
legge n. 1612 del 1960.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 22 dicembre 1960, n. 1612 , concernente il riconoscimento giuridico della professione di spedizioniere doganale e la istituzione degli albi e del fondo previdenziale a favore degli spedizionieri doganali; Visto il decreto ministeriale 10 marzo 1964, che stabilisce le norme di applicazione della legge 22 dicembre 1960, n. 1612 , innanzi citata, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 102 del 24 aprile 1964 ; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 agosto 1967, n. 1126 ; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 giugno 1975, n. 439 ; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1978, n. 48 ; Ritenuta la necessità di aumentare la misura della quota annuale dovuta, a norma dell'art. 6 della citata legge, dagli iscritti all'albo nazionale degli spedizionieri doganali; Visto l' art. 87 della Costituzione ; Udito il parere del Consiglio di Stato n. 529/80 del 27 novembre 1980; Sentito il Consiglio dei Ministri ; Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale; Decreta: Art. 1 Articolo unico La quota annuale dovuta dagli iscritti all'albo nazionale degli spedizionieri doganali, stabilita dal decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1978, n. 48 , è elevata da lire cinquantamila a lire centomila a decorrere dal 1 gennaio 1981. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 16 dicembre 1980 PERTINI FORLANI - REVIGLIO FOSCHI Visto, il Guardasigilli: SARTI Registrato alla Corte dei conti, addì 15 gennaio 1981 Registro n. 2 Finanze, foglio n. 198
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Il DPR 992/1980 è il riferimento normativo per gli spedizionieri doganali iscritti all'albo nazionale in materia di quote associative e contributi previdenziali. Commercialisti e consulenti che assistono professionisti del settore doganale devono considerare questa quota annuale nella gestione fiscale e contributiva, in relazione alla legge 1612/1960 che disciplina la professione e l'istituzione degli albi professionali.
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