Interpello AdE In vigore

Interpello AdE 223/2006

Compensazione – esclusione del divieto in presenza di debiti iscritti a ruolo superiori ad euro 100.000 per i quali è in corso regolare rateazione – art. 37, comma 49–quinquies, del decreto–legge 4 luglio 2006, n. 223

Pubblicato: 13/05/2026 In vigore dal: 13/05/2026 Documento ufficiale

Quando un contribuente con debiti iscritti a ruolo superiori a 100.000 euro può utilizzare crediti d'imposta in compensazione, anche se ha rateizzato il debito?

Spiegato da FiscoAI
L'Agenzia delle Entrate chiarisce che il divieto di compensazione previsto dall'articolo 37, comma 49-quinquies, del decreto-legge 223/2006 non si applica quando il contribuente ha ottenuto una rateazione del debito iscritto a ruolo e sta pagando regolarmente le rate secondo il piano concordato. In pratica, se un'azienda ha debiti tributari superiori a 100.000 euro ma li sta rateizzando senza inadempienze, può comunque utilizzare i propri crediti d'imposta in compensazione tramite il modello F24. Questo rappresenta un'eccezione importante al divieto generale, poiché il legislatore ha ritenuto che la regolare esecuzione del piano di rateazione dimostri la buona fede del contribuente. Tuttavia, rimangono fermi i limiti specifici previsti dalle norme istitutive dei singoli crediti (ad esempio, i bonus edilizi sono soggetti a regolamentazione specifica del Ministero dell'Economia e delle Finanze).

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Riferimento normativo

Compensazione – esclusione del divieto in presenza di debiti iscritti a ruolo superiori ad euro 100.000 per i quali è in corso regolare rateazione – art. 37, comma 49–quinquies, del decreto–legge 4 luglio 2006, n. 223 - pdf

Testo normativo

Divisione Contribuenti Risposta n. 136/2024 OGGETTO: Compensazione – esclusione del divieto in presenza di debiti iscritti a ruolo superiori ad euro 100.000 per i quali è in corso regolare rateazione – art. 37, comma 49–quinquies, del decreto–legge 4 luglio 2006, n. 223 Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente QUESITO [ALFA], nel prosieguo istante, fa presente quanto qui di seguito sinteticamente riportato. L'istante riferisce di avere «dei contenziosi in essere con l'Agenzia delle Entrate, per i quali sono state iscritte a ruolo somme superiori a euro 100.000. Per i ruoli che non sono stati oggetto di sospensione giudiziale né di sgravio da parte dell'Ente creditore, la Società ­ nelle more dei giudizi ­ ha proceduto a rateizzare la pretesa. I ruoli rateizzati riguardano carichi superiori a euro 100.000. Pagina 2 di 6 La Società, altresì, dispone di alcuni crediti d'imposta, tra i quali vi sono alcuni crediti d'imposta derivanti da bonus edilizi (c.d. Superbonus ex art. 119 del D.L. 34/2020, ceduti dai beneficiari o dai primi cessionari che hanno applicato il c.d. sconto in fattura alla Società ai sensi dell'art. 121 del D.L. 24/2020).». Alla luce di quanto sopra, l'istante «chiede se sia corretto interpretare l'art. 37, comma 49­quinquies, del D.L. 223/2006 nel senso che (i) la preclusione alla possibilità di portare in compensazione i crediti fiscali non opera in presenza di carichi iscritti a ruolo per i quali è stata concessa la rateazione; (ii) e che, comunque, i limiti alla compensazione non si applicano ai crediti derivanti da bonus edilizi di cui all'art. 119 del D.L. 34/2020, ceduti alla Società ai sensi dell'art. 121 del D.L. 34/2020, trattandosi di crediti d'imposta di natura agevolativa.». SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE In sintesi, in ragione dell'attuale contesto normativo e di prassi, l'istante ritiene che «in presenza di carichi iscritti a ruolo, per importi superiori a euro 100.000, non opera il divieto di cui all'art. 37, comma 49­quinquies, del D.L. 223/2006, introdotto dall'art. 1, comma 94, della L. 213/2023: (i) per qualsiasi tipologia di credito che si intenda compensare, se è stata concessa la rateazione e se i pagamenti di tale rateazione risultano regolari, (ii) oppure, a prescindere dall'accoglimento di una istanza di rateazione, se i crediti che si intende compensare sono crediti derivanti da bonus edilizi ex art. 119 del D.L. 34/2020, ceduti ai sensi dell'art. 121 del D.L. 34/2020.». Pagina 3 di 6 PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE Fermo quanto si dirà nel prosieguo, la soluzione interpretativa prospettata dall'istante non può essere del tutto condivisa. Nel nostro ordinamento l'utilizzo di crediti in compensazione e la preclusione allo stesso sono state, e sono, oggetto di molteplici previsioni normative. Per quanto di interesse in questa sede e limitando l'esame ai dubbi oggetto di interpello, va evidenziato che, a decorrere dal 30 marzo 2024, l'articolo 4 del decreto­ legge 29 marzo 2024, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 23 maggio 2024, n. 67, ha: 1) introdotto nel nostro ordinamento (cfr. il comma 1), all'articolo 121, del decreto­legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il comma 3­bis, il quale prevede che: «In presenza di iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, nonché iscrizioni a ruolo o carichi affidati agli agenti della riscossione relativi ad atti comunque emessi dall'Agenzia delle entrate in base alle norme vigenti, ivi compresi quelli per atti di recupero emessi ai sensi dell'articolo 1, commi da 421 a 423, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e dell'articolo 38­bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, per importi complessivamente superiori a euro 10.000, per i quali sia già decorso il trentesimo giorno dalla scadenza dei termini di pagamento e non siano in essere provvedimenti di sospensione o per i quali sia intervenuta decadenza dalla rateazione, l'utilizzabilità in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dei crediti d'imposta di cui al presente articolo, presenti nella piattaforma telematica disciplinata dal provvedimento del direttore dell'Agenzia Pagina 4 di 6 delle entrate di cui al comma 7, è sospesa fino a concorrenza degli importi dei predetti ruoli e carichi. Restano fermi i termini di utilizzo delle singole quote annuali del credito di cui al comma 3 e l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 37, comma 49­ quinquies, del decreto­legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. Le modalità di attuazione e la decorrenza delle disposizioni del presente comma sono definite con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.» (enfasi aggiunta, ndr.); 2) sostituito, con effetto dal 1° luglio 2024 (si vedano i commi 2 e 3), l'articolo 37, comma 49­quinquies, del decreto­legge 4 luglio 2006, n. 223, introdotto dall'articolo 1, comma 94, lettera b), della legge 30 dicembre 2023, n. 213, secondo cui: «In deroga all'articolo 8, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, per i contribuenti che abbiano iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, nonché iscrizioni a ruolo o carichi affidati agli agenti della riscossione relativi ad atti comunque emessi dall'Agenzia delle entrate in base alle norme vigenti, ivi compresi quelli per atti di recupero emessi ai sensi dell'articolo 1, commi da 421 a 423, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e dell'articolo 38­bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, per importi complessivamente superiori a euro 100.000, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e non siano in essere provvedimenti di sospensione, è esclusa la facoltà di avvalersi della compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, fatta eccezione per i crediti indicati alle lettere e), f) e g) del comma 2 della predetta disposizione. La previsione di cui al primo periodo non opera con riferimento alle somme oggetto Pagina 5 di 6 di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza. Sono fatte salve le previsioni di cui al quarto periodo dell'articolo 31, comma 1, del decreto­legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Ove non applicabili le disposizioni di cui al primo periodo, resta ferma l'applicazione dell'articolo 31 del decreto­legge 31 maggio 2010, n. 78. Si applicano le disposizioni dei commi 49­ter e 49­quater ai meri fini della verifica delle condizioni di cui al presente comma.» (enfasi aggiunta, ndr.). Rilevato che ad oggi: a) le disposizioni appena richiamate non hanno effetto nel nostro ordinamento, essendo quella sub) 1) rimessa, anche ai fini della decorrenza, ad un emanando «regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400», mentre quella sub 2) è efficace solo dal 1° luglio 2024 (data di originario effetto della norma anche prima della sua ultima modifica); b) non è stato abrogato l'articolo 31 del decreto­legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e dunque, sino al 30 giugno 2024, lo stesso rimane la norma di riferimento; va evidenziato come gli interventi normativi richiamati danno conto della volontà del legislatore di non considerare rilevante, ai fini dell'eventuale impedimento alla compensazione, la presenza di debiti iscritti a ruolo per il pagamento dei quali sia in corso un piano di rateazione puntualmente onorato (i.e. per il quale non si siano verificate decadenze). Pagina 6 di 6 Alla luce di tale volontà, che si pone in diretta continuità con le previsioni già contenute nel richiamato articolo 31 del d.l. n. 78 del 2010, fermi restando specifici limiti (ad esempio, quantitativi o temporali) previsti dalle norme istitutive dei crediti che si vogliono utilizzare o dalle stesse comunque derivanti, può concordarsi sul fatto che, ad ora, il divieto di cui all'articolo 37, comma 49­quinquies, del d.l. n. 223 del 2006 non opera in presenza di debiti iscritti a ruolo per i quali è stata concessa la rateazione, se i pagamenti di tale rateazione risultano regolari. Stante il caso concreto prospettato, le indicazioni appena fornite rendono superflua qualsiasi ulteriore osservazione in riferimento al quesito sub (ii) che si ritiene assorbito, salvo osservare che, ponendo un divieto generalizzato alla «facoltà di avvalersi della compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241», qualora l'importo dei ruoli scaduti sia superiore a 100.000 ­ con la sola eccezione per i contributi previdenziali e assistenziali e i premi per l'assicurazione ­ il divieto si applica a tutti i crediti, inclusi quelli di natura agevolativa. Per completezza si richiama, comunque, quanto già sopra rammentato, ossia che l'utilizzo di crediti d'imposta derivanti dai c.d. ''bonus edilizi'', a fronte di iscrizioni a ruolo superiori a 10.000 euro, sarà oggetto di specifica regolamentazione da parte dell'emanando decreto del Ministro dell'economia e delle finanze previsto dall'articolo 121, comma 3­bis, del d.l. n. 34 del 2020. IL VICE DIRETTORE CAPO DIVISIONE CONTRIBUENTI (firmato digitalmente)

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La compensazione di crediti d'imposta è disciplinata dall'articolo 17 del decreto legislativo 241/1997 e dall'articolo 37, comma 49-quinquies, del decreto-legge 223/2006, con particolare riferimento ai piani di rateazione e alla decadenza dalla rateazione. Commercialisti e consulenti fiscali devono verificare se il contribuente è in regola con i pagamenti rateali e consultare le norme sui bonus edilizi (articolo 119 del decreto-legge 34/2020) e sulla cessione dei crediti per applicare correttamente le limitazioni alla compensazione.

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