Compensazione – esclusione del divieto in presenza di debiti iscritti a ruolo superiori ad euro 100.000 per i quali è in corso regolare rateazione – art. 37, comma 49–quinquies, del decreto–legge 4 luglio 2006, n. 223
Quando un contribuente con debiti iscritti a ruolo superiori a 100.000 euro può utilizzare crediti d'imposta in compensazione, anche se ha rateizzato il debito?
Spiegato da FiscoAI
L'Agenzia delle Entrate chiarisce che il divieto di compensazione previsto dall'articolo 37, comma 49-quinquies, del decreto-legge 223/2006 non si applica quando il contribuente ha ottenuto una rateazione del debito iscritto a ruolo e sta pagando regolarmente le rate secondo il piano concordato. In pratica, se un'azienda ha debiti tributari superiori a 100.000 euro ma li sta rateizzando senza inadempienze, può comunque utilizzare i propri crediti d'imposta in compensazione tramite il modello F24. Questo rappresenta un'eccezione importante al divieto generale, poiché il legislatore ha ritenuto che la regolare esecuzione del piano di rateazione dimostri la buona fede del contribuente. Tuttavia, rimangono fermi i limiti specifici previsti dalle norme istitutive dei singoli crediti (ad esempio, i bonus edilizi sono soggetti a regolamentazione specifica del Ministero dell'Economia e delle Finanze).
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Riferimento normativo
Compensazione – esclusione del divieto in presenza di debiti iscritti a ruolo superiori ad euro 100.000 per i quali è in corso regolare rateazione – art. 37, comma 49–quinquies, del decreto–legge 4 luglio 2006, n. 223 - pdf
Testo normativo
Divisione Contribuenti
Risposta n. 136/2024
OGGETTO: Compensazione – esclusione del divieto in presenza di debiti iscritti a
ruolo superiori ad euro 100.000 per i quali è in corso regolare rateazione
– art. 37, comma 49–quinquies, del decreto–legge 4 luglio 2006, n. 223
Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
QUESITO
[ALFA], nel prosieguo istante, fa presente quanto qui di seguito sinteticamente
riportato.
L'istante riferisce di avere «dei contenziosi in essere con l'Agenzia delle Entrate,
per i quali sono state iscritte a ruolo somme superiori a euro 100.000.
Per i ruoli che non sono stati oggetto di sospensione giudiziale né di sgravio da
parte dell'Ente creditore, la Società nelle more dei giudizi ha proceduto a rateizzare
la pretesa.
I ruoli rateizzati riguardano carichi superiori a euro 100.000.
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La Società, altresì, dispone di alcuni crediti d'imposta, tra i quali vi sono alcuni
crediti d'imposta derivanti da bonus edilizi (c.d. Superbonus ex art. 119 del D.L. 34/2020,
ceduti dai beneficiari o dai primi cessionari che hanno applicato il c.d. sconto in fattura
alla Società ai sensi dell'art. 121 del D.L. 24/2020).».
Alla luce di quanto sopra, l'istante «chiede se sia corretto interpretare l'art. 37,
comma 49quinquies, del D.L. 223/2006 nel senso che
(i) la preclusione alla possibilità di portare in compensazione i crediti fiscali non
opera in presenza di carichi iscritti a ruolo per i quali è stata concessa la rateazione;
(ii) e che, comunque, i limiti alla compensazione non si applicano ai crediti
derivanti da bonus edilizi di cui all'art. 119 del D.L. 34/2020, ceduti alla Società ai sensi
dell'art. 121 del D.L. 34/2020, trattandosi di crediti d'imposta di natura agevolativa.».
SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
In sintesi, in ragione dell'attuale contesto normativo e di prassi, l'istante ritiene
che «in presenza di carichi iscritti a ruolo, per importi superiori a euro 100.000, non
opera il divieto di cui all'art. 37, comma 49quinquies, del D.L. 223/2006, introdotto
dall'art. 1, comma 94, della L. 213/2023:
(i) per qualsiasi tipologia di credito che si intenda compensare, se è stata
concessa la rateazione e se i pagamenti di tale rateazione risultano regolari,
(ii) oppure, a prescindere dall'accoglimento di una istanza di rateazione, se i
crediti che si intende compensare sono crediti derivanti da bonus edilizi ex art. 119 del
D.L. 34/2020, ceduti ai sensi dell'art. 121 del D.L. 34/2020.».
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PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
Fermo quanto si dirà nel prosieguo, la soluzione interpretativa prospettata
dall'istante non può essere del tutto condivisa.
Nel nostro ordinamento l'utilizzo di crediti in compensazione e la preclusione allo
stesso sono state, e sono, oggetto di molteplici previsioni normative.
Per quanto di interesse in questa sede e limitando l'esame ai dubbi oggetto di
interpello, va evidenziato che, a decorrere dal 30 marzo 2024, l'articolo 4 del decreto
legge 29 marzo 2024, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 23 maggio 2024,
n. 67, ha:
1) introdotto nel nostro ordinamento (cfr. il comma 1), all'articolo 121, del
decretolegge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio
2020, n. 77, il comma 3bis, il quale prevede che:
«In presenza di iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, nonché
iscrizioni a ruolo o carichi affidati agli agenti della riscossione relativi ad atti comunque
emessi dall'Agenzia delle entrate in base alle norme vigenti, ivi compresi quelli per
atti di recupero emessi ai sensi dell'articolo 1, commi da 421 a 423, della legge 30
dicembre 2004, n. 311, e dell'articolo 38bis del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, per importi complessivamente superiori a euro 10.000, per i
quali sia già decorso il trentesimo giorno dalla scadenza dei termini di pagamento e non
siano in essere provvedimenti di sospensione o per i quali sia intervenuta decadenza
dalla rateazione, l'utilizzabilità in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dei crediti d'imposta di cui al presente articolo, presenti
nella piattaforma telematica disciplinata dal provvedimento del direttore dell'Agenzia
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delle entrate di cui al comma 7, è sospesa fino a concorrenza degli importi dei predetti
ruoli e carichi. Restano fermi i termini di utilizzo delle singole quote annuali del credito
di cui al comma 3 e l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 37, comma 49
quinquies, del decretolegge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 agosto 2006, n. 248. Le modalità di attuazione e la decorrenza delle disposizioni
del presente comma sono definite con regolamento del Ministro dell'economia e delle
finanze adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400.» (enfasi aggiunta, ndr.);
2) sostituito, con effetto dal 1° luglio 2024 (si vedano i commi 2 e 3), l'articolo
37, comma 49quinquies, del decretolegge 4 luglio 2006, n. 223, introdotto dall'articolo
1, comma 94, lettera b), della legge 30 dicembre 2023, n. 213, secondo cui:
«In deroga all'articolo 8, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, per i
contribuenti che abbiano iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori,
nonché iscrizioni a ruolo o carichi affidati agli agenti della riscossione relativi ad atti
comunque emessi dall'Agenzia delle entrate in base alle norme vigenti, ivi compresi
quelli per atti di recupero emessi ai sensi dell'articolo 1, commi da 421 a 423, della
legge 30 dicembre 2004, n. 311, e dell'articolo 38bis del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, per importi complessivamente superiori a
euro 100.000, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e non siano in essere
provvedimenti di sospensione, è esclusa la facoltà di avvalersi della compensazione
di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, fatta eccezione per
i crediti indicati alle lettere e), f) e g) del comma 2 della predetta disposizione. La
previsione di cui al primo periodo non opera con riferimento alle somme oggetto
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di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza. Sono fatte salve le
previsioni di cui al quarto periodo dell'articolo 31, comma 1, del decretolegge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
Ove non applicabili le disposizioni di cui al primo periodo, resta ferma l'applicazione
dell'articolo 31 del decretolegge 31 maggio 2010, n. 78. Si applicano le disposizioni dei
commi 49ter e 49quater ai meri fini della verifica delle condizioni di cui al presente
comma.» (enfasi aggiunta, ndr.).
Rilevato che ad oggi:
a) le disposizioni appena richiamate non hanno effetto nel nostro ordinamento,
essendo quella sub) 1) rimessa, anche ai fini della decorrenza, ad un emanando
«regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze adottato ai sensi dell'articolo
17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400», mentre quella sub 2) è efficace solo
dal 1° luglio 2024 (data di originario effetto della norma anche prima della sua ultima
modifica);
b) non è stato abrogato l'articolo 31 del decretolegge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e dunque, sino al 30
giugno 2024, lo stesso rimane la norma di riferimento;
va evidenziato come gli interventi normativi richiamati danno conto della volontà
del legislatore di non considerare rilevante, ai fini dell'eventuale impedimento alla
compensazione, la presenza di debiti iscritti a ruolo per il pagamento dei quali sia in
corso un piano di rateazione puntualmente onorato (i.e. per il quale non si siano verificate
decadenze).
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Alla luce di tale volontà, che si pone in diretta continuità con le previsioni già
contenute nel richiamato articolo 31 del d.l. n. 78 del 2010, fermi restando specifici limiti
(ad esempio, quantitativi o temporali) previsti dalle norme istitutive dei crediti che si
vogliono utilizzare o dalle stesse comunque derivanti, può concordarsi sul fatto che, ad
ora, il divieto di cui all'articolo 37, comma 49quinquies, del d.l. n. 223 del 2006 non
opera in presenza di debiti iscritti a ruolo per i quali è stata concessa la rateazione, se i
pagamenti di tale rateazione risultano regolari.
Stante il caso concreto prospettato, le indicazioni appena fornite rendono
superflua qualsiasi ulteriore osservazione in riferimento al quesito sub (ii) che si
ritiene assorbito, salvo osservare che, ponendo un divieto generalizzato alla «facoltà di
avvalersi della compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997,
n. 241», qualora l'importo dei ruoli scaduti sia superiore a 100.000 con la sola eccezione
per i contributi previdenziali e assistenziali e i premi per l'assicurazione il divieto si
applica a tutti i crediti, inclusi quelli di natura agevolativa.
Per completezza si richiama, comunque, quanto già sopra rammentato, ossia che
l'utilizzo di crediti d'imposta derivanti dai c.d. ''bonus edilizi'', a fronte di iscrizioni
a ruolo superiori a 10.000 euro, sarà oggetto di specifica regolamentazione da parte
dell'emanando decreto del Ministro dell'economia e delle finanze previsto dall'articolo
121, comma 3bis, del d.l. n. 34 del 2020.
IL VICE DIRETTORE
CAPO DIVISIONE CONTRIBUENTI
(firmato digitalmente)
Hai domande su questa normativa?
FiscoAI analizza Interpello AdE 223/2006 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.
La compensazione di crediti d'imposta è disciplinata dall'articolo 17 del decreto legislativo 241/1997 e dall'articolo 37, comma 49-quinquies, del decreto-legge 223/2006, con particolare riferimento ai piani di rateazione e alla decadenza dalla rateazione. Commercialisti e consulenti fiscali devono verificare se il contribuente è in regola con i pagamenti rateali e consultare le norme sui bonus edilizi (articolo 119 del decreto-legge 34/2020) e sulla cessione dei crediti per applicare correttamente le limitazioni alla compensazione.
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