Articolo 1, comma 2, lettera a), n. 3), della legge 27 dicembre 2006 n. 296 (legge di Bilancio 2007)- Cessione del credito corrispondente alla detrazione per lavori di riqualificazione energetica
Articolo 1, comma 2, lettera a), n. 3), della legge 27 dicembre 2006 n. 296 (legge di Bilancio 2007)- Cessione del credito corrispondente alla detrazione per lavori di riqualificazione energetica - pdf
Testo normativo
Divisione Contribuenti
______________
Direzione Centrale Piccole e medie imprese
Risposta n. 264
OGGETTO: Articolo 1, comma 2, lettera a), n. 3), della legge 27 dicembre
2006 n. 296 (legge di Bilancio 2007)
Cessione del credito corrispondente alla detrazione per lavori di
riqualificazione energetica
QUESITO
La società semplice ALFA. ha effettuato lavori di riqualificazione
energetica sulle parti comuni di un edificio di cui è proprietaria, maturando il
diritto alle detrazioni di cui all’articolo 1, commi 344 e seguenti, della legge 27
dicembre 2006 n. 296 (di seguito, legge di Bilancio 2007).
L’istante chiede se sia possibile cedere il credito (corrispondente alle
citate detrazioni) ad una s.r.l. conduttrice di una unità immobiliare dell’edificio
oggetto dell’intervento di riqualificazione energetica.
SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL
CONTRIBUENTE
L’istante ritiene, sulla base dei chiarimenti forniti con la circolare n. 11/E
del 2018, che tra “gli altri soggetti privati esercenti attività d’impresa, società ed
enti, diversi dai fornitori, purché collegati al rapporto che ha dato origine alla
detrazione” possano rientrare i conduttori delle singole unità immobiliari, in
quanto indirettamente collegati al rapporto che ha dato origine alla detrazione in
virtù del contratto di locazione posto in essere tra cedente (locatore) e cessionario
(locatario).
Conseguentemente, ritiene di poter perfezionare la cessione del credito
corrispondente a qualsiasi conduttore delle unità immobiliari di cui fa parte
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l’edificio oggetto degli interventi, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, lettera a), n.
10), della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di Bilancio 2018).
PARERE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
Per le ragioni di seguito esposte, si ritiene che il credito corrispondente
alla detrazione per interventi di riqualificazione energetica non possa essere
ceduto dalla società semplice istante a una società (soggetto IRES) conduttrice di
una delle unità abitative site nell’edificio oggetto dei lavori.
In via preliminare, si evidenzia che esula dall’analisi della presente
istanza di interpello ordinario la corretta determinazione e quantificazione delle
detrazioni oggetto dell’istanza e la sussistenza e gli effetti sulla disciplina
agevolativa di eventuali rapporti, anche partecipativi, intercorrenti tra la
compagine sociale della s.s. cedente, della s.r.l. potenziale cessionaria e del
soggetto che ha operativamente effettuato gli interventi di cui si tratta, restando
impregiudicato qualsiasi potere di controllo da parte dell’amministrazione
finanziaria.
L’articolo 1, comma 2, lettera a), n. 3), della legge di Bilancio 2017 ha
introdotto, a decorrere dal 1° gennaio 2017, nell’articolo 14 del decreto legge 4
giugno 2013, n. 63, il comma 2-sexies. Ai sensi di tale disposizione per le spese
sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 per interventi di
riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali che
interessino l’involucro dell’edificio, con un’incidenza superiore al 25 per cento
della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo, nonché per quelli
finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva e che
conseguano almeno la qualità media di cui al decreto del Ministro dello sviluppo
economico 26 giugno 2015, i condòmini possono optare per la cessione del
credito corrispondente alla detrazione (pari, rispettivamente, al 70 o al 75 per
cento delle spese sostenute) ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero
ad altri soggetti privati, con facoltà di successiva cessione del credito.
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L’articolo 1, comma 3, lettera a), n. 5), della legge di Bilancio 2018 ha
esteso, a decorrere dal 1° gennaio 2018, la possibilità di cedere il credito
corrispondente alla detrazione spettante per tutti gli interventi di riqualificazione
energetica degli edifici richiamati nell’articolo 14 del decreto legge n. 43 del
2013, ivi compresi quelli effettuati sulle singole unità immobiliari.
Le modalità attuative della cessione del credito sono state definite con
provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 28 agosto 2017, prot. n
165110 e, da ultimo, con il provvedimento 18 aprile 2019, prot. n. 100372,
relativamente alla cessione del credito con interventi su singole unità
immobiliari.
Con la circolare del 18 maggio 2018, n. 11/E nonché con la circolare del
23 luglio 2018, n. 17/E sono stati forniti chiarimenti in merito all’ambito
applicativo della cessione del credito in commento, anche alla luce delle
modifiche introdotte dalla citata legge di Bilancio 2018.
In particolare, in ordine ai soggetti a favore dei quali può essere
effettuata la cessione del credito è stato chiarito, sulla base di un parere reso dalla
Ragioneria Generale dello Stato in ordine agli effetti negativi sui saldi di finanza
pubblica che deriverebbero dalla cedibilità illimitata dei crediti d’imposta
corrispondenti alle detrazioni, che per soggetti privati cessionari devono
intendersi i soggetti diversi dai fornitori, sempreché collegati al rapporto che ha
dato origine alla detrazione.
La detrazione potrà essere, dunque, ceduta, a titolo esemplificativo, nel
caso di interventi condominiali, nei confronti degli altri soggetti titolari delle
detrazioni spettanti per i medesimi interventi condominiali ovvero, più in
generale, nel caso in cui i lavori vengano effettuati da soggetti societari
appartenenti a un gruppo, nei confronti delle altre società del gruppo ad
esclusione, tuttavia, per i soggetti diversi dai cd. no tax area, degli istituti di
credito e degli intermediari finanziari (cfr. circolare n. 11/E del 2018). Nella
successiva circolare n. 17/E del 2018 è stato, inoltre, chiarito che:
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- nel caso di lavori effettuati da un’impresa appartenente a un Consorzio
oppure a una Rete di imprese, il credito corrispondente alla detrazione può
essere ceduto anche agli altri consorziati o retisti, anche se non hanno
eseguito i lavori, o direttamente al Consorzio o alla Rete;
- nel caso in cui il fornitore del servizio si avvalga di un sub-appaltatore per
eseguire l’opera, la cessione del credito può essere effettuata anche a favore
di quest’ultimo o, ancora, a favore del soggetto che ha fornito i materiali
necessari per eseguire l’opera, trattandosi comunque di soggetti che
presentano un collegamento con l’intervento e, quindi, con il rapporto che
ha dato origine alla detrazione.
In sintesi, come chiarito dai richiamati documenti di prassi, il
collegamento necessario ai fini della cedibilità del credito va limitato ai soli
soggetti che hanno un collegamento con il “rapporto che ha dato origine alla
detrazione”, ciò allo scopo di evitare che le cessioni dei crediti in argomento si
trasformino, di fatto, in strumenti finanziari negoziabili con il rischio di una
riclassificazione degli stessi e conseguenti impatti negativi sui saldi di finanza
pubblica.
Nella fattispecie in esame, si ritiene che l’esistenza di un contratto di
locazione tra l’istante cedente e la società cessionaria non integri di per sé la
nozione di “collegamento con il rapporto che ha dato origine alla detrazione”,
così come chiarita nelle circolari summenzionate, necessario ai fini della
cedibilità del credito corrispondente alla detrazione medesima. Infatti, per quanto
rappresentato nell’istanza la s.r.l. potenziale cessionaria non avrebbe con l’istante
né alcun rapporto di natura “partecipativa” (gruppo, rete o consorzio) né un ruolo
“attivo” nell’ambito dei lavori oggetto della detrazione (subappaltatore, fornitore
di materiali ecc.).
IL DIRETTORE CENTRALE
firmato digitalmente
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