Legge Non_Fiscale

Legge 1/2014

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attivita' illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati. (14G00003)

Pubblicato: 15/01/2014 In vigore dal: 07/01/2014 Documento ufficiale

Quali sono i compiti e i poteri della Commissione parlamentare di inchiesta istituita dalla Legge 1/2014 sulle attività illecite nel ciclo dei rifiuti?

Spiegato da FiscoAI
La Legge 1/2014 istituisce una Commissione parlamentare di inchiesta con mandato specifico di investigare le attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e agli illeciti ambientali correlati. La Commissione ha il compito di fare luce sulle organizzazioni criminali coinvolte nel settore rifiuti, con particolare attenzione alle associazioni mafiose, e di individuare i collegamenti tra queste attività illecite e altre economie illegali, sia a livello nazionale che transfrontaliero. La Commissione opera con gli stessi poteri e limitazioni dell'autorità giudiziaria, potendo svolgere indagini e esami approfonditi, anche se non può adottare provvedimenti che limitino la libertà personale o la segretezza della corrispondenza, salvo l'accompagnamento coattivo previsto dal codice di procedura penale. I suoi compiti includono anche la verifica di comportamenti illeciti della pubblica amministrazione nella gestione dei rifiuti, l'indagine su siti inquinati e bonifica, la gestione di rifiuti pericolosi e radioattivi, nonché le attività relative agli impianti di depurazione e smaltimento dei fanghi.

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Riferimento normativo

LEGGE 7 gennaio 2014, n. 1

Testo normativo

LEGGE n. 1/2014 # LEGGE 7 gennaio 2014, n. 1 ## Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attivita' illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati. (14G00003) La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1 Istituzione e funzioni della Commissione 1. È istituita, per la durata della XVII legislatura, ai sensi dell' articolo 82 della Costituzione , una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati, di seguito denominata «Commissione», con il compito di: a) svolgere indagini atte a fare luce sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti, sulle organizzazioni in esse coinvolte o ad esse comunque collegate, sui loro assetti societari e sul ruolo svolto dalla criminalità organizzata, con specifico riferimento alle associazioni di cui agli articoli 416 e 416-bis del codice penale ; b) individuare le connessioni tra le attività illecite nel settore dei rifiuti e altre attività economiche, con particolare riguardo al traffico dei rifiuti all'interno dei territori comunali e provinciali, tra le diverse regioni del Paese e verso altre nazioni; c) individuare le specifiche attività illecite connesse al traffico illecito transfrontaliero dei rifiuti, con particolare riferimento a quelle concernenti i rifiuti, anche pericolosi, in partenza dai porti marittimi con destinazioni estere e, contestualmente, svolgere indagini, in collaborazione con le autorità di inchiesta dei Paesi destinatari dei rifiuti, per individuare attività volte a immettere nel mercato nazionale beni e prodotti, realizzati attraverso processi di riciclo di materie prime secondarie ottenute dai rifiuti, che non rispondono alle caratteristiche merceologiche e sanitarie previste dalla normativa nazionale; d) verificare l'eventuale sussistenza di comportamenti illeciti da parte della pubblica amministrazione centrale e periferica e dei soggetti pubblici o privati operanti nella gestione del ciclo dei rifiuti, anche in riferimento alle modalità di gestione dei servizi di smaltimento da parte degli enti locali e ai relativi sistemi di affidamento; e) verificare l'eventuale sussistenza di attività illecite relative ai siti inquinati nel territorio nazionale e alle attività di bonifica, nonchè alla gestione dei rifiuti radioattivi; f) verificare la sussistenza di attività illecite relative alla gestione degli impianti di depurazione delle acque nonchè alla gestione dello smaltimento dei fanghi e dei reflui provenienti da tali impianti; g) verificare la corretta attuazione della normativa vigente in materia di gestione dei rifiuti pericolosi e della loro puntuale e precisa caratterizzazione e classificazione e svolgere indagini atte ad accertare eventuali attività illecite connesse a tale gestione. 2. La Commissione riferisce alle Camere annualmente con singole relazioni o con relazioni generali e ogniqualvolta ne ravvisi la necessità e comunque al termine dei suoi lavori. 3. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria. La Commissione non può adottare provvedimenti attinenti alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione nonchè alla libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all' articolo 133 del codice di procedura penale . Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art.10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note all'art. 1: Il testo dell' articolo 82 della Costituzione è il seguente: "Art. 82. Ciascuna Camera può disporre inchieste su materie di pubblico interesse. A tale scopo nomina fra i propri componenti una commissione formata in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi. La commissione di inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni della Autorità giudiziaria."; Il testo degli articoli 416 e 416-bis del codice penale è il seguente: "Art. 416. Associazione per delinquere. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni. Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni . I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori. Se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più. Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, nonchè all'articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 , si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma. Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma." "Art. 416-bis. Associazioni di tipo mafioso anche straniere. Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da sette a dodici anni. Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da nove a quattordici anni. L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sè o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sè o ad altri in occasione di consultazioni elettorali. Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da nove a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da dodici a ventiquattro anni nei casi previsti dal secondo comma. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà. Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.".

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