Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo federale militare della Repubblica federale di Nigeria ed il Governo della Repubblica italiana per evitare la doppia imposizione sui redditi derivanti dall'esercizio della navigazione aerea o marittima, con scambio di note, firmato a Lagos il 22 febbraio 1977.
Qual è l'oggetto della Legge 1002/1977 e a quali attività si applica l'accordo tra Italia e Nigeria?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 1002/1977 ratifica un accordo internazionale stipulato tra l'Italia e la Nigeria per evitare la doppia imposizione fiscale sui redditi derivanti dall'esercizio della navigazione aerea e marittima. L'accordo, firmato a Lagos il 22 febbraio 1977, rappresenta un trattato bilaterale volto a disciplinare la tassazione dei redditi generati da attività di trasporto aereo e marittimo, evitando che gli stessi redditi vengano tassati contemporaneamente in entrambi gli Stati contraenti. La legge autorizza il Presidente della Repubblica a ratificare formalmente questo accordo, rendendolo vincolante per l'ordinamento italiano. In pratica, l'accordo si applica alle società e agli operatori che esercitano attività di navigazione aerea o marittima tra i due Paesi, stabilendo criteri di attribuzione della potestà impositiva per evitare conflitti di competenza fiscale. Per le aziende italiane operanti nel settore dei trasporti aerei e marittimi verso la Nigeria, questo accordo rappresenta uno strumento fondamentale per pianificare la fiscalità internazionale e determinare correttamente il luogo di tassazione dei redditi.
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Riferimento normativo
LEGGE 9 dicembre 1977, n. 1002
Testo normativo
LEGGE n. 1002/1977
# LEGGE 9 dicembre 1977, n. 1002
## Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo federale militare
della Repubblica federale di Nigeria ed il Governo della Repubblica
italiana per evitare la doppia imposizione sui redditi derivanti
dall'esercizio della navigazione aerea o marittima, con scambio di
note, firmato a Lagos il 22 febbraio 1977.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo tra il Governo federale militare della Repubblica federale di Nigeria ed il Governo della Repubblica italiana per evitare la doppia imposizione sui redditi derivanti dall'esercizio della navigazione aerea o marittima, con scambio di note, firmato a Lagos il 22 febbraio 1977.
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La Legge 1002/1977 è il riferimento normativo per i trattati internazionali in materia di doppia imposizione, applicabile a navigazione aerea e marittima, redditi da trasporto internazionale e accordi bilaterali. Commercialisti e consulenti fiscali la consultano per questioni di competenza tributaria, residenza fiscale, stabile organizzazione e corretta qualificazione dei redditi da attività di trasporto tra Italia e Nigeria.
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