Proroga delle disposizioni di cui alla legge 15 febbraio 1953, n. 184, sulla concessione del contributo statale per la sistemazione straordinaria delle strade comunali.
Quali sono le disposizioni della Legge 1005/1956 riguardanti la proroga dei contributi statali per le strade comunali?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 1005/1956 prolunga di cinque anni le agevolazioni previste dalla Legge 184/1953 per il finanziamento straordinario delle infrastrutture stradali comunali. In particolare, si applica ai comuni italiani che avevano richiesto nei termini un contributo statale trentacinquennale per la sistemazione di strade comunali, ma lo avevano ricevuto solo parzialmente durante gli esercizi finanziari 1953-54 e 1954-55. La norma prevede che lo Stato continui a concedere il contributo nella misura del 3,50% annuo della spesa riconosciuta necessaria, estendendo il periodo di finanziamento per consentire il completamento delle opere stradali già avviate. Questa proroga riguarda sia la concessione del contributo che le relative disposizioni amministrative e contabili, permettendo ai comuni di portare a termine i lavori infrastrutturali senza interruzione dei finanziamenti pubblici.
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Riferimento normativo
LEGGE 31 luglio 1956, n. 1005
Testo normativo
LEGGE n. 1005/1956
# LEGGE 31 luglio 1956, n. 1005
## Proroga delle disposizioni di cui alla legge 15 febbraio 1953, n.
184, sulla concessione del contributo statale per la sistemazione
straordinaria delle strade comunali.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Articolo unico. La concessione del contributo trentacinquennale dello Stato per la sistemazione straordinaria di strade comunali, nella misura del 3,50 per cento annuo della spesa riconosciuta necessaria, prevista dall' art. 3 della legge 15 febbraio 1953, n. 184 , per i soli esercizi finanziari 1953-54 e 1954-55, è prorogata per cinque anni, limitatamente al completamento delle opere stradali per le quali era stato richiesto nei termini il contributo e questo era stato concesso soltanto parzialmente. Conseguentemente è prorogata per lo stesso periodo di tempo la disposizione dell'art. 4 della stessa legge, nei riguardi delle opere di cui sopra. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 31 luglio 1956 GRONCHI SEGNI - ROMITA - TAMBRONI - MEDICI Visto, il Guardasigilli: MORO
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La Legge 1005/1956 è rilevante per amministratori comunali e enti locali che gestiscono contributi statali per opere pubbliche, in quanto disciplina la proroga dei finanziamenti per sistemazione straordinaria di strade comunali e la percentuale annuale di erogazione. Commercialisti e revisori dei conti dei comuni consultano questa normativa per verificare la corretta contabilizzazione dei contributi trentacinquennali, l'imputazione delle spese riconosciute necessarie e la gestione dei fondi pubblici destinati alle infrastrutture locali.
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