Legge Contributi

Legge 1014/1952

Aumento della misura degli assegni familiari per i giornalisti professionisti aventi rapporto di impiego con imprese editoriali.

Pubblicato: 06/08/1952 In vigore dal: 20/07/1952 Documento ufficiale

Quali sono gli importi degli assegni familiari per i giornalisti professionisti presso imprese editoriali secondo la Legge 1014/1952?

Spiegato da FiscoAI
La Legge 1014/1952 stabilisce un regime speciale di assegni familiari per i giornalisti professionisti che lavorano con contratto di impiego presso imprese editoriali. La norma fissa importi mensili specifici: 3.120 lire per ciascun figlio, 1.820 lire per il coniuge e 1.313 lire per ciascun genitore a carico. Questi importi rappresentano un aumento rispetto alla disciplina precedente e costituiscono un beneficio retributivo aggiuntivo riconosciuto a questa categoria professionale. Il finanziamento di questi assegni avviene attraverso una contribuzione pari al 55% della retribuzione lorda del giornalista, con un limite massimo di retribuzione considerata di 6.250 lire mensili. La legge chiarisce che gli importi stabiliti includono già gli assegni familiari di caropane e i relativi contributi previsti dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 1947, evitando così duplicazioni di trattamento.

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Riferimento normativo

LEGGE 20 luglio 1952, n. 1014

Testo normativo

LEGGE n. 1014/1952 # LEGGE 20 luglio 1952, n. 1014 ## Aumento della misura degli assegni familiari per i giornalisti professionisti aventi rapporto di impiego con imprese editoriali. La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 La misura degli assegni familiari per i giornalisti professionisti aventi rapporto di impiego con imprese editoriali è determinata come segue: lire 3120 mensili per ciascun figlio; lire 1820 mensili per il coniuge; lire 1313 mensili per ciascun genitore. La relativa aliquota di contribuzione è determinata nella misura del 55 per cento della retribuzione lorda entro il limite massimo di retribuzione di lire 6250 mensili. La misura degli assegni familiari e del relativo contributo di cui ai precedenti commi è comprensiva degli assegni familiari di caropane e dei relativi contributi stabiliti dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 maggio 1947, n. 563 , e successive modificazioni.

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La Legge 1014/1952 disciplina gli assegni familiari per i giornalisti professionisti, un istituto di welfare aziendale e previdenziale specifico per il settore editoriale. I commercialisti devono considerare questa normativa nella gestione della busta paga e dei contributi previdenziali dei giornalisti, poiché incide sulla determinazione della retribuzione lorda, sulla base imponibile contributiva e sugli obblighi di versamento presso gli enti previdenziali competenti.

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