Proroga del termine stabilito per i versamenti al Fondo per l'indennita' agli impiegati e per l'adeguamento dei contratti di assicurazione e capitalizzazione.
Qual è lo scopo della Legge 1037/1956 e quali termini di versamento modifica?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 1037/1956 è una norma di proroga che estende i termini di adempimento per i datori di lavoro relativi al Fondo per l'indennità agli impiegati. In particolare, la legge rinvia al 30 giugno 1957 la scadenza originariamente fissata dalla Legge 617/1955 per il versamento degli accantonamenti dovuti secondo il decreto-legge 5/1942. La norma riguarda sia il versamento delle somme destinate al fondo di indennità sia l'adeguamento dei contratti di assicurazione e capitalizzazione alle disposizioni previste dal decreto originario. Si tratta di una misura di carattere amministrativo-contabile che interessa direttamente i datori di lavoro, i quali beneficiano di una dilazione nei tempi di versamento delle loro obbligazioni. La proroga è stata successivamente estesa ulteriormente dalla Legge 680/1957, che ha spostato il termine al 31 dicembre 1958, con effetto dal 1° luglio 1957.
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Riferimento normativo
LEGGE 31 luglio 1956, n. 1037
Testo normativo
LEGGE n. 1037/1956
# LEGGE 31 luglio 1956, n. 1037
## Proroga del termine stabilito per i versamenti al Fondo per
l'indennita' agli impiegati e per l'adeguamento dei contratti di
assicurazione e capitalizzazione.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Articolo unico. È prorogato al 30 giugno 1957 il termine stabilito con la legge 14 luglio 1955, n. 617 , per il versamento al Fondo per l'indennità agli impiegati, da parte dei datori di lavoro, degli accantonamenti dovuti a norma del decreto-legge 8 gennaio 1942, n. 5 , convertito, con modificazioni, nella legge 2 ottobre 1942, n. 1251 , e per l'adeguamento dei contratti di assicurazione e capitalizzazione, previsto dall'art. 5 dello stesso decreto, alle disposizioni contenute nell'art. 4 del decreto medesimo. ((1)) La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 31 luglio 1956 GRONCHI SEGNI - VIGORELLI Visto, il Guardasigilli: MORO ------------------ AGGIORNAMENTO (1) La L. 2 agosto 1957, n. 680 , ha disposto (con l'art. 1) che " È prorogato fino al 31 dicembre 1958 il termine stabilito, con la legge 31 luglio 1956, n. 1037 , per il versamento al Fondo per l'indennità agli impiegati, da parte dei datori di lavoro, degli accantonamenti dovuti a norma del decreto-legge 8 gennaio 1942, n. 5 , convertito, con modificazioni, nella legge 2 ottobre 1942, n. 1251 , e per l'adeguamento dei contratti di assicurazione e capitalizzazione, previsto dall'art. 5 dello stesso decreto alle disposizioni contenute nell'art. 4 del decreto medesimo." Ha inoltre disposto (con l'art. 2) che la modifica ha effetto dal 1 luglio 1957.
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La Legge 1037/1956 disciplina le proroghe dei versamenti al Fondo per l'indennità agli impiegati e l'adeguamento dei contratti di assicurazione e capitalizzazione, istituti rilevanti per la gestione delle obbligazioni previdenziali e assicurative dei datori di lavoro. Commercialisti e responsabili amministrativi consultano questa normativa per verificare i termini di versamento degli accantonamenti dovuti secondo il decreto-legge 5/1942 e le relative scadenze prorogate.
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