Legge Contributi

Legge 1037/1956

Proroga del termine stabilito per i versamenti al Fondo per l'indennita' agli impiegati e per l'adeguamento dei contratti di assicurazione e capitalizzazione.

Pubblicato: 15/09/1956 In vigore dal: 31/07/1956 Documento ufficiale

Riferimento normativo

LEGGE 31 luglio 1956, n. 1037

Testo normativo

LEGGE n. 1037/1956 # LEGGE 31 luglio 1956, n. 1037 ## Proroga del termine stabilito per i versamenti al Fondo per l'indennita' agli impiegati e per l'adeguamento dei contratti di assicurazione e capitalizzazione. La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Articolo unico. È prorogato al 30 giugno 1957 il termine stabilito con la legge 14 luglio 1955, n. 617 , per il versamento al Fondo per l'indennità agli impiegati, da parte dei datori di lavoro, degli accantonamenti dovuti a norma del decreto-legge 8 gennaio 1942, n. 5 , convertito, con modificazioni, nella legge 2 ottobre 1942, n. 1251 , e per l'adeguamento dei contratti di assicurazione e capitalizzazione, previsto dall'art. 5 dello stesso decreto, alle disposizioni contenute nell'art. 4 del decreto medesimo. ((1)) La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 31 luglio 1956 GRONCHI SEGNI - VIGORELLI Visto, il Guardasigilli: MORO ------------------ AGGIORNAMENTO (1) La L. 2 agosto 1957, n. 680 , ha disposto (con l'art. 1) che " È prorogato fino al 31 dicembre 1958 il termine stabilito, con la legge 31 luglio 1956, n. 1037 , per il versamento al Fondo per l'indennità agli impiegati, da parte dei datori di lavoro, degli accantonamenti dovuti a norma del decreto-legge 8 gennaio 1942, n. 5 , convertito, con modificazioni, nella legge 2 ottobre 1942, n. 1251 , e per l'adeguamento dei contratti di assicurazione e capitalizzazione, previsto dall'art. 5 dello stesso decreto alle disposizioni contenute nell'art. 4 del decreto medesimo." Ha inoltre disposto (con l'art. 2) che la modifica ha effetto dal 1 luglio 1957.

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