Legge

Legge 1039/1950

Indennita' a favore dei magistrati promossi al terzo grado.

Pubblicato: 04/01/1951 In vigore dal: 06/12/1950 Documento ufficiale

Riferimento normativo

LEGGE 6 dicembre 1950, n. 1039

Testo normativo

LEGGE n. 1039/1950 # LEGGE 6 dicembre 1950, n. 1039 ## Indennita' a favore dei magistrati promossi al terzo grado. La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Ai magistrati promossi al grado terzo, destinati a sede diversa da quella in cui esercitavano le funzioni del grado inferiore, spetta, per la durata di un anno dal giorno dell'assunzione delle funzioni, anche se entro detto periodo siano trasferiti ad altra sede, la indennità di missione stabilita dai decreto legislativo 13 gennaio 1947, n. 7 , e successive modificazioni. La indennità è corrisposta nella misura massima per I primi sei mesi ed è ridotta alla metà per i sei mesi successivi. La indennità cessa, qualora il magistrato sia trasferito alla sede in cui esercitava il suo ufficio prima della promozione. (1) ((2)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 28 dicembre 1995, n.549 ha disposto (con l'art. 1, comma 36) che "A decorrere dal 1 gennaio 1996 l'indennità continuativa di missione prevista dagli articoli 1 e 3 della legge 6 dicembre 1950, n. 1039 , dall' articolo 13 della legge 2 aprile 1979, n. 97 , come sostituito dall' articolo 6 della legge 19 febbraio 1981, n. 27 , nonchè dalla legge 10 marzo 1987, n. 100, e dall'articolo 10 del decreto-legge 4 agosto 1987, n. 325 , convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 402 , è corrisposta per un solo anno, in misura intera i primi sei mesi ed in misura ridotta alla metà per il semestre successivo." --------------- AGGIORNAMENTO (2) La L. 3 maggio 1999, n.124 ha disposto (con l'art. 2, comma 36) che "A decorrere dal 1 gennaio 1996 l'indennità continuativa di missione prevista dagli articoli 1 e 3 della legge 6 dicembre 1950, n. 1039 , dall' art. 13 della legge 2 aprile 1979, n. 97 , come sostituito dall' art. 6 della legge 19 febbraio 1981, n. 27 , nonchè dalla legge 10 marzo 1987, n. 100 e dall'art. 10 del decreto-legge 4 agosto 1987, n. 325 , convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 402 , è corrisposta per un solo anno, in misura intera per i primi sei mesi ed in misura ridotta alla metà per il semestre succesivo.

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