Quali enti possono ora assumere assistenti sociali in deroga ai vincoli di spesa del personale secondo la Legge 104/2024?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 104/2024 estende la possibilità di assumere assistenti sociali a tempo indeterminato non solo ai comuni, ma anche alle loro forme associative (come unioni di comuni, comunità montane e altre aggregazioni previste dal Testo Unico degli enti locali). Questa norma modifica l'articolo 1, comma 801, della legge di bilancio 2021 (legge 178/2020), permettendo agli enti locali di effettuare queste assunzioni in deroga ai rigidi vincoli di contenimento della spesa di personale normalmente vigenti. La deroga si applica nel limite delle risorse disponibili e mantenendo il rispetto degli obiettivi di pareggio di bilancio. In pratica, gli enti locali e le loro forme associative possono ora investire in personale sociale senza essere completamente vincolati dai tetti di spesa ordinari, favorendo il rafforzamento dei servizi sociali territoriali.
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Riferimento normativo
LEGGE 4 luglio 2024, n. 104
Testo normativo
LEGGE n. 104/2024
# LEGGE 4 luglio 2024, n. 104
## Disposizioni in materia di politiche sociali e di enti del Terzo
settore. (24G00120)
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1 Estensione della deroga ai vincoli per le assunzioni di assistenti sociali alle forme associative comunali 1. All' articolo 1, comma 801, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 , dopo le parole: «i comuni» sono inserite le seguenti: «e le loro forme associative, definite ai sensi dei capi IV e V del titolo II della parte I del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ,». N O T E Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note all'art. 1: - Si riporta il comma 801 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 , recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023», pubblicata nella Gazz. Uff. 30 dicembre 2020, n. 322, S.O., come modificato dalla presente legge: «801. Per le finalità di cui al comma 797 e al comma 792, a valere sulle risorse di cui al comma 799 e al comma 792 e nel limite delle stesse nonchè dei vincoli assunzionali di cui all' articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 , i comuni e le loro forme associative, definite ai sensi dei capi IV e V del titolo II della parte I del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 , possono effettuare assunzioni di assistenti sociali, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, fermo restando il rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all' articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 , convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e all'articolo 1, commi 557 e 562 , della legge 27 dicembre 2006, n. 296 , anche ai sensi dell' articolo 57, comma 3-septies, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 , convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 .».
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La normativa riguarda la deroga ai vincoli assunzionali per assistenti sociali presso enti locali e forme associative comunali, con riferimento al Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (D.Lgs. 267/2000). Commercialisti e consulenti di enti pubblici devono considerare questa disposizione per la pianificazione della spesa di personale, i vincoli di bilancio e il rispetto dei limiti di contenimento della spesa previsti dal decreto-legge 78/2010 e dalla legge 296/2006.
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