Legge

Legge 105/2023

Disposizioni urgenti in materia di processo penale, di processo civile, di contrasto agli incendi boschivi, di recupero dalle tossicodipendenze, di salute e di cultura, nonche' in materia di personale della magistratura e della pubblica amministrazione. (23G00118)

Pubblicato: 10/08/2023 In vigore dal: 10/08/2023 Documento ufficiale

Quali sono le principali novità introdotte dal Decreto-Legge 105/2023 in materia di intercettazioni e procedura penale?

Spiegato da FiscoAI
Il Decreto-Legge 105/2023 estende l'applicabilità delle disposizioni sulle intercettazioni (previste dall'articolo 13 del d.l. 152/1991) a nuove fattispecie di reato, includendo i delitti di cui agli articoli 452-quaterdecies e 630 del codice penale, nonché i reati commessi con finalità di terrorismo o avvalendosi delle condizioni dell'articolo 416-bis (associazioni mafiose). La norma si applica anche ai procedimenti già in corso alla data di entrata in vigore del decreto, garantendo standard più elevati di capacità investigativa per reati di particolare gravità.

Il decreto introduce modifiche significative alla procedura di trascrizione delle intercettazioni: nei verbali deve essere riportato solo il contenuto rilevante ai fini delle indagini, con espressa indicazione delle conversazioni omesse. Questa disciplina riguarda direttamente gli uffici del pubblico ministero, le forze di polizia giudiziaria e i difensori, che devono adeguarsi ai nuovi standard di redazione dei verbali.

Sul piano procedurale, il decreto modifica l'articolo 267 del codice di procedura penale, richiedendo al giudice un'autonoma valutazione della necessità concreta dell'intercettazione, e l'articolo 270, sopprimendo il riferimento ai reati di cui all'articolo 266, comma 1. Queste modifiche mirano a rendere più efficiente e sicura l'attività di intercettazione, garantendo uniformità nei livelli di sicurezza e aggiornamento tecnologico dei sistemi informativi.

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Riferimento normativo

DECRETO-LEGGE 10 agosto 2023, n. 105

Testo normativo

DECRETO-LEGGE n. 105/2023 # DECRETO-LEGGE 10 agosto 2023, n. 105 ## Disposizioni urgenti in materia di processo penale, di processo civile, di contrasto agli incendi boschivi, di recupero dalle tossicodipendenze, di salute e di cultura, nonche' in materia di personale della magistratura e della pubblica amministrazione. (23G00118) IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione ; Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di introdurre disposizioni in materia di processo penale per consentire il suo efficace svolgimento rispetto ad alcune tipologie delittuose e per rendere efficiente e sicura l'attività di intercettazione; Considerate, a tal fine, le esigenze - emerse nella più recente esperienza giudiziaria e segnalate anche dalla procura nazionale antimafia e antiterrorismo e da numerose procure della Repubblica - di garantire i più alti standard di capacità investigativa rispetto a fattispecie di reato di particolare gravità e, nel contempo, di assicurare elevati ed uniformi livelli di sicurezza, aggiornamento tecnologico, efficienza, economicità e capacità di risparmio energetico dei sistemi informativi funzionali alle attività di intercettazione eseguite dagli uffici del pubblico ministero; Ritenuta altresì la straordinaria necessità ed urgenza di garantire un più celere svolgimento dei procedimenti civili davanti al tribunale per i minorenni, nel rispetto compiuto dei diritti; Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di dettare disposizioni sui corsi di formazione per il personale di magistratura che aspira ad incarichi direttivi e semi-direttivi, al fine di risolvere i problemi logistici e applicativi creati dalla normativa vigente a carico della Scuola superiore della magistratura; Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di prevedere una disciplina transitoria sul conferimento degli incarichi superiori dirigenziali dei ruoli dell'esecuzione penale esterna e degli istituti di pena minorili per garantire la copertura delle posizioni per le quali è richiesta la qualifica dirigenziale superiore in assenza di personale in servizio avente la necessaria anzianità; Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di consolidare e rafforzare il contrasto al fenomeno degli incendi boschivi, in ragione della recente recrudescenza di episodi gravi e allarmanti; Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di prevedere specifici interventi volti al recupero dalle tossicodipendenze e dalle altre dipendenze patologiche; Ritenuta altresì la straordinaria necessità ed urgenza di abolire gli obblighi in materia di isolamento e autosorveglianza e di modificare la disciplina del monitoraggio della situazione epidemiologica derivante dal virus SARS-CoV-2; Ritenuta, inoltre, la straordinaria necessità ed urgenza di rivedere l'assetto organizzativo del Ministero della cultura e di dettare disposizioni urgenti per la cultura; Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità ed urgenza di dettare misure per garantire l'efficienza della Pubblica Amministrazione; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 7 agosto 2023; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri della giustizia, della salute, della cultura, dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione; Emana il seguente decreto-legge: Art. 1 Disposizioni in materia di intercettazioni 1. Le disposizioni di cui all' articolo 13 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152 , convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203 , si applicano anche nei procedimenti per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 452-quaterdecies e 630 del codice penale , ovvero commessi con finalità di terrorismo o avvalendosi delle condizioni previste dall' articolo 416-bis del codice penale o al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo. 2. La disposizione del comma 1 si applica anche nei procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. (( 2-bis. Al terzo periodo del comma 1 dell'articolo 267 del codice di procedura penale , la parola: "indica" è sostituita dalle seguenti: "espone con autonoma valutazione" e dopo la parola: "necessaria" sono inserite le seguenti: ", in concreto,". 2-ter. All' articolo 268 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Nel verbale è trascritto, anche sommariamente, soltanto il contenuto delle comunicazioni intercettate rilevante ai fini delle indagini, anche a favore della persona sottoposta ad indagine. Il contenuto non rilevante ai fini delle indagini non è trascritto neppure sommariamente e nessuna menzione ne viene riportata nei verbali e nelle annotazioni della polizia giudiziaria, nei quali è apposta l'espressa dicitura: 'La conversazione omessa non è utile alle indaginì"; b) al comma 2-bis, le parole: "affinchè nei verbali" sono sostituite dalle seguenti: "affinchè i verbali siano redatti in conformità a quanto previsto dal comma 2 e negli stessi" e le parole: "dati personali definiti sensibili dalla legge" sono sostituite dalle seguenti: "fatti e circostanze afferenti alla vita privata degli interlocutori". 2-quater. All' articolo 270, comma 1, del codice di procedura penale , le parole: "e dei reati di cui all'articolo 266, comma 1" sono soppresse. 2-quinquies. La disposizione di cui al comma 2-quater si applica ai procedimenti iscritti successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto))

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Il Decreto-Legge 105/2023 rappresenta un intervento urgente su intercettazioni, procedura penale e reati di mafia, modificando gli articoli 267, 268 e 270 del codice di procedura penale. Magistrati, pubblici ministeri e operatori della giustizia devono conoscere le nuove regole sulla trascrizione delle intercettazioni, la valutazione della necessità investigativa e l'applicazione ai delitti di terrorismo, associazionismo mafioso e crimini ambientali secondo l'articolo 452-quaterdecies.

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