Legge
Contributi
Legge 106/1957
Concessione di un contributo annuo di lire 15.000.000 per la Casa di riposo per artisti drammatici di Bologna.
Riferimento normativo
LEGGE 5 marzo 1957, n. 106
Testo normativo
LEGGE n. 106/1957
# LEGGE 5 marzo 1957, n. 106
## Concessione di un contributo annuo di lire 15.000.000 per la Casa di
riposo per artisti drammatici di Bologna.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 A decorrere dal corrente esercizio è stanziato un contributo annuo di 15.000.000 di lire per la Casa di riposo per artisti drammatici di Bologna.
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