Ratifica ed esecuzione dei seguenti atti internazionali: a) accordo tra l'Italia e l'Etiopia per evitare la doppia imposizione sui redditi derivanti dall'esercizio della navigazione aerea, con scambio di note, firmato ad Addis Abeba il 25 novembre 1971; b) convenzione tra l'Italia e la Cecoslovacchia per evitare la doppia imposizione sui redditi e il patrimonio afferenti l'esercizio della navigazione aerea e marittima, firmata a Praga il 28 agosto 1973.
LEGGE n. 107/1975
# LEGGE 24 febbraio 1975, n. 107
## Ratifica ed esecuzione dei seguenti atti internazionali: a) accordo
tra l'Italia e l'Etiopia per evitare la doppia imposizione sui
redditi derivanti dall'esercizio della navigazione aerea, con scambio
di note, firmato ad Addis Abeba il 25 novembre 1971; b) convenzione
tra l'Italia e la Cecoslovacchia per evitare la doppia imposizione
sui redditi e il patrimonio afferenti l'esercizio della navigazione
aerea e marittima, firmata a Praga il 28 agosto 1973.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare: a) accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dell'Impero di Etiopia per evitare la doppia imposizione sui redditi derivanti dall'esercizio della navigazione aerea, con scambio di note, firmato ad Addis Abeba il 25 novembre 1971; b) convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica socialista cecoslovacca per evitare la doppia imposizione sui redditi e il patrimonio afferenti l'esercizio della navigazione marittima ed aerea, firmata a Praga il 28 agosto 1973.
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