Legge Non_Fiscale

Legge 107/2011

Proroga ((delle missioni internazionali delle forze armate e di polizia e disposizioni per l'attuazione delle Risoluzioni 1970 (2011) e 1973 (2011) adottate dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, nonche' degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione)). Misure urgenti antipirateria. (11G0148)

Pubblicato: 12/07/2011 In vigore dal: 12/07/2011 Documento ufficiale

Riferimento normativo

DECRETO-LEGGE 12 luglio 2011, n. 107

Testo normativo

DECRETO-LEGGE n. 107/2011 # DECRETO-LEGGE 12 luglio 2011, n. 107 ## Proroga <em><strong>((delle missioni internazionali delle forze armate e di polizia e disposizioni per l'attuazione delle Risoluzioni 1970 (2011) e 1973 (2011) adottate dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, nonche' degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione))</strong></em>. Misure urgenti antipirateria. (11G0148) IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione ; Visto il decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 228 , convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2011, n. 9 , recante proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonch&egrave; delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia; Viste le risoluzioni 1970 (2011) e 1973 (2011) sulla situazione in Libia, adottate dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite; Ritenuta la straordinaria necessit&agrave; ed urgenza di emanare disposizioni volte ad assicurare la prosecuzione degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione e la proroga della partecipazione del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia alle missioni internazionali; Ritenuta altres&igrave; la straordinaria necessit&agrave; ed urgenza di emanare disposizioni volte ad assicurare l'attuazione, da parte italiana, delle misure previste dalle citate risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, nonch&egrave; degli interventi di cooperazione tecnica con la Repubblica di Panama nel settore della sicurezza; Ritenuta infine la straordinaria necessit&agrave; ed urgenza di emanare disposizioni volte al contrasto del fenomeno della pirateria, al fine di garantire la sicurezza di navigazione del naviglio commerciale nazionale; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 luglio 2011; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri degli affari esteri, della difesa, dell'interno, della giustizia e dell'economia e delle finanze; Emana il seguente decreto-legge: Art. 1 Iniziative in favore dell'Afghanistan 1. Per iniziative di cooperazione in favore dell'Afghanistan &egrave; autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2011 e fino al 31 dicembre 2011, la spesa di ((euro 10.800.000)) ad integrazione degli stanziamenti di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49 , come determinati dalla Tabella C allegata alla legge 13 dicembre 2010, n. 220 e di euro 1.000.000 per la partecipazione italiana al Fondo fiduciario della NATO destinato al sostegno dell'esercito nazionale afghano e al fondo NATO -Russia Council per l'Afghanistan. 2. &Egrave; autorizzata, a decorrere dal 1°luglio 2011 e fino al 31 dicembre 2011, la partecipazione dell'Italia ad una missione di stabilizzazione economica, sociale e umanitaria in Afghanistan e Pakistan al fine di fornire sostegno al Governo afghano e al Governo pakistano nello svolgimento delle attivit&agrave; prioritarie nell'ambito del processo di sviluppo e consolidamento delle istituzioni locali e nell'assistenza alla popolazione. Per l'organizzazione della missione si provvede a valere sull'autorizzazione di spesa di cui al comma 1, relativa alle iniziative di cooperazione. 3. Nell'ambito degli obiettivi e delle finalit&agrave; individuate nel corso dei colloqui internazionali e in particolare nella Conferenza dei donatori dell'area, le attivit&agrave; operative della missione sono finalizzate alla realizzazione di iniziative concordate con il Governo pakistano ed afgano e destinate, tra l'altro: a) al sostegno al settore sanitario ed educativo; b) al sostegno istituzionale e tecnico; c) al sostegno della piccola e media impresa, con particolare riguardo all'area di frontiera tra il Pakistan e l'Afghanistan; d) al sostegno dei mezzi di comunicazione locali. 4. Il Ministero degli affari esteri identifica le misure volte ad agevolare l'intervento di organizzazioni non governative che intendano operare in Pakistan e in Afghanistan per fini umanitari. ((Nell'ambito di tali misure si provvede, altres&igrave;, alla realizzazione di una "Casa della societ&agrave; civile" a Kabul, quale centro culturale per lo sviluppo di rapporti tra l'Italia e l'Afghanistan, anche al fine di sviluppare gli esiti della conferenza regionale di cui all' articolo 1, comma 4, del decreto-legge 1° gennaio 2010, n. 1 , convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2010, n. 30 )) . 5. A valere sulla autorizzazione di spesa di ((euro 10.800.000)) di cui al comma 1, il Ministero degli affari esteri pu&ograve; inviare o reclutare in loco personale presso la sede della cooperazione italiana ad Herat, sotto il coordinamento dell'Unit&agrave; tecnica locale, di cui all' articolo 13 della legge 26 febbraio 1987, n. 49 , istituita alle dipendenze della Ambasciata d'Italia a Kabul. 6. Nell'ambito delle operazioni internazionali di gestione delle crisi, per le esigenze operative e di funzionamento dell'Ufficio della NATO Senior Civilian Representative a Herat, &egrave; autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2011 e fino al 31 dicembre 2011, la spesa di euro 24.000.

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