Legge Contributi

Legge 1077/1966

Estensione ai dipendenti civili non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato delle norme sul trattamento di quiescenza e di previdenza vigenti per i dipendenti di ruolo.

Pubblicato: 20/12/1966 In vigore dal: 06/12/1966 Documento ufficiale

Quali diritti previdenziali e di quiescenza spettano ai dipendenti civili non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato secondo la legge 1077/1966?

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La legge 1077/1966 estende ai dipendenti civili non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato gli stessi diritti previdenziali e di quiescenza riconosciuti ai dipendenti di ruolo. Questo significa che il personale non di ruolo accede a trattamenti pensionistici, indennità di invalidità, reversibilità ai familiari e copertura per infortuni e malattie di servizio, con le relative ritenute e contributi a carico dello Stato. La norma elimina l'obbligo di iscrizione alle assicurazioni sociali gestite dall'INPS, fatta eccezione per la disoccupazione involontaria e la tubercolosi. Il personale già in servizio al momento dell'entrata in vigore poteva optare, entro un anno, per mantenere l'iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria INPS, continuando anche le coperture per tubercolosi e disoccupazione. Una sentenza della Corte Costituzionale del 1973 ha successivamente esteso questi diritti anche agli insegnanti non di ruolo con nomina annuale, precedentemente esclusi dalla normativa.

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Riferimento normativo

LEGGE 6 dicembre 1966, n. 1077

Testo normativo

LEGGE n. 1077/1966 # LEGGE 6 dicembre 1966, n. 1077 ## Estensione ai dipendenti civili non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato delle norme sul trattamento di quiescenza e di previdenza vigenti per i dipendenti di ruolo. La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Agli impiegati civili non di ruolo comunque denominati delle Amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo, si applicano le disposizioni vigenti sul trattamento di quiescenza e di previdenza diretto, indiretto e di riversibilità per il personale civile di ruolo, comprese quelle relative alle ritenute ed ai contributi, nonchè le disposizioni sulla concessione dell'equo indennizzo per la perdita dell'integrità fisica e sull'assunzione, a carico dello Stato, delle spese di cura per ferite, lesioni o infermità dipendenti da causa di servizio. Dalla data di entrata in vigore della presente legge cessa per le Amministrazioni dello Stato l'obbligo della iscrizione dei dipendenti, di cui al primo comma, alle assicurazioni sociali gestite dall'Istituto nazionale della previdenza sociale od a fondi sostitutivi delle assicurazioni medesime, salva l'iscrizione all'assicurazione per la disoccupazione involontaria e contro la tubercolosi. Si applica l'articolo unico della legge 2 aprile 1958, n. 322 , e successive modificazioni. I predetti dipendenti, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, in sostituzione dei trattamenti previsti dal primo comma, possono optare, entro un anno da tale data, per la continuazione dell'iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, od a fondi sostitutivi di essa. In tale caso permane per le Amministrazioni anche l'obbligo di provvedere alla continuazione della iscrizione del suddetto personale alle assicurazioni contro la tubercolosi e la disoccupazione, nonchè all'Ente nazionale per l'assistenza agli orfani dei lavoratori italiani; la regolarizzazione delle posizioni assicurative è eseguita senza oneri per interessi di mora. ((1)) ---------------- AGGIORNAMENTO (1) La Corte Costituzionale, con sentenza 5 - 12 aprile 1973 n .40 (in G.U. 1a s.s. 18/04/1973 n. 102) ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell' art. 1 della legge 6 dicembre 1966, n. 1077 ("estensione ai dipendenti civili non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato delle norme sul trattamento di quiescenza e di previdenza vigenti per i dipendenti di ruolo"), nella parte in cui non contempla tra i destinatari del diritto al trattamento di quiescenza e di previdenza a carico dello Stato anche gli insegnanti non di ruolo con nomina annuale, con la disciplina già prevista per gli insegnanti non di ruolo con incarico triennale".

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La legge 1077/1966 è il riferimento normativo per il trattamento di quiescenza, previdenza diretta e indiretta, e riversibilità dei dipendenti civili non di ruolo dello Stato. Uffici del personale e amministrazioni pubbliche la consultano per contributi previdenziali, equo indennizzo per perdita dell'integrità fisica, e regolarizzazione delle posizioni assicurative presso l'INPS e fondi sostitutivi.

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