Legge Contributi

Legge 108/1952

Contributo annuo a favore dell'istituto italiano di studi germanici, dell'Unione matematica italiana e della Casa internazionale di Roma.

Pubblicato: 13/03/1952 In vigore dal: 23/02/1952 Documento ufficiale

Quali contributi annui sono stati autorizzati dalla Legge 108/1952 e a favore di quali istituzioni?

Spiegato da FiscoAI
La Legge 108/1952 autorizza l'erogazione di contributi annui a tre istituzioni culturali italiane a partire dall'esercizio finanziario 1950-51. L'Istituto italiano di studi germanici in Roma riceve il contributo più consistente pari a 3 milioni di lire, destinato a sostenere le attività di ricerca e studio nel campo degli studi germanici. La Casa internazionale di Roma ottiene 600.000 lire come rimborso per le prestazioni e l'ospitalità fornite a studiosi stranieri che si recano in Italia per motivi culturali, rappresentando un investimento nella diplomazia culturale e negli scambi accademici internazionali. L'Unione matematica italiana riceve 500.000 lire per il sostegno delle proprie attività scientifiche e didattiche nel campo della matematica. Questi contributi rappresentano un intervento dello Stato italiano nel finanziamento della ricerca e della cultura, settori considerati di interesse pubblico e strategico per il Paese nel dopoguerra.

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Riferimento normativo

LEGGE 23 febbraio 1952, n. 108

Testo normativo

LEGGE n. 108/1952 # LEGGE 23 febbraio 1952, n. 108 ## Contributo annuo a favore dell'istituto italiano di studi germanici, dell'Unione matematica italiana e della Casa internazionale di Roma. La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 È autorizzata la concessione, a partire dall'esercizio finanziario 1950-51, dei seguenti contributi annui: lire 3.000.000 a favore dell'Istituto italiano di studi germanici in Roma; lire 600.000 quale rimborso alla "Casa internazionale" in Roma per prestazioni ed ospitalità a favore di studiosi stranieri che si recano in Italia per motivi culturali; lire 500.000 in favore dell'Unione matematica italiana.

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La Legge 108/1952 riguarda i contributi pubblici a enti culturali e scientifici, disciplinando l'erogazione di fondi per istituzioni di ricerca, studi internazionali e attività accademiche. Commercialisti e amministratori di enti culturali consultano questa normativa per comprendere le modalità di finanziamento pubblico, la natura dei contributi statali e le implicazioni contabili e fiscali dei trasferimenti di risorse a favore di organismi di ricerca e cultura.

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