Quale contributo autorizza la Legge 1085/1966 a favore dell'UNITAR e secondo quale modalità di pagamento?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 1085/1966 autorizza l'Italia a versare un contributo complessivo di 37.500.000 lire all'Istituto di ricerche e di addestramento delle Nazioni Unite (UNITAR), un'organizzazione delle Nazioni Unite dedicata alla formazione e alla ricerca. Il pagamento non avviene in lire, bensì in dollari all'ONU, riflettendo la natura internazionale dell'ente beneficiario e le modalità operative delle organizzazioni internazionali negli anni Sessanta. La norma prevede un versamento dilazionato in cinque anni: importi minori negli anni 1966 e 1967 (4.687.500 lire annue) e importi doppi negli anni 1968, 1969 e 1970 (9.375.000 lire annue). Questa struttura di pagamento rateale consente allo Stato italiano di distribuire l'onere finanziario nel tempo, facilitando la programmazione di bilancio e il rispetto degli impegni internazionali assunti verso le Nazioni Unite.
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Riferimento normativo
LEGGE 1 dicembre 1966, n. 1085
Testo normativo
LEGGE n. 1085/1966
# LEGGE 1 dicembre 1966, n. 1085
## Contributo a favore dell'istituto di ricerche e di addestramento
delle Nazioni Unite.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 È autorizzata la concessione di un contributo di lire 37.500.000 a favore dell'Istituto di ricerche e di addestramento delle Nazioni Unite (U.N.I.T.A.R.) da pagarsi in dollari all'O.N.U. in cinque annualità, di cui: lire 4.687.500 in ciascuno degli anni 1966 e 1967; lire 9.375.000 in ciascuno degli anni 1968, 1969 e 1970.
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La Legge 1085/1966 riguarda i contributi dello Stato italiano a favore di organismi internazionali, specificamente l'UNITAR, e rappresenta un esempio di spesa pubblica destinata a ricerca e formazione internazionale. Commercialisti e consulenti che gestiscono bilanci pubblici o analizzano stanziamenti di bilancio dello Stato devono considerare questa tipologia di contributi come parte delle obbligazioni finanziarie derivanti da trattati e accordi internazionali.
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