Qual è l'importo e la destinazione del contributo straordinario previsto dalla Legge 11/1964 al Consiglio nazionale delle ricerche?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 11/1964 autorizza l'erogazione di un contributo straordinario di 4 miliardi di lire al Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) per l'esercizio finanziario 1963-64. Il contributo è destinato a coprire le maggiori esigenze di funzionamento dell'ente, in particolare per sostenere i compiti di studio e di ricerca scientifica e tecnica che il CNR deve svolgere durante quel periodo. Si tratta di un finanziamento pubblico straordinario, cioè aggiuntivo rispetto ai fondi ordinari già stanziati, necessario per garantire il proseguimento e l'ampliamento delle attività di ricerca. Questa tipologia di intervento era frequente negli anni Sessanta per supportare lo sviluppo della ricerca scientifica italiana in un momento di ricostruzione e modernizzazione del Paese.
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Riferimento normativo
LEGGE 7 febbraio 1964, n. 11
Testo normativo
LEGGE n. 11/1964
# LEGGE 7 febbraio 1964, n. 11
## Concessione di un contributo straordinario di quattro miliardi di
lire al Consiglio nazionale delle ricerche per l'esercizio 1963-64.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 È autorizzata la concessione di un contributo straordinario di lire 4 miliardi a favore del Consiglio nazionale delle ricerche per far fronte alle maggiori esigenze di funzionamento per l'espletamento di compiti di studio e di ricerche scientifiche e tecniche durante l'esercizio finanziario 1963-64.
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La Legge 11/1964 riguarda i contributi pubblici straordinari e il finanziamento della ricerca scientifica, aspetti rilevanti per chi gestisce bilanci di enti pubblici e ricerca. Il CNR, come ente di ricerca finanziato dallo Stato, rappresenta un caso di spesa pubblica per attività di interesse nazionale e sviluppo tecnologico, materia che interessa amministratori pubblici e revisori dei conti.
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