Modifica al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in materia di professionisti dei beni culturali, e istituzione di elenchi nazionali dei suddetti professionisti. (14G00124)
Quali professionisti sono abilitati a eseguire interventi sui beni culturali secondo la Legge 110/2014 e quali requisiti devono possedere?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 110/2014 introduce l'articolo 9-bis nel Codice dei beni culturali e del paesaggio, stabilendo un elenco tassativo di professionisti competenti a svolgere interventi operativi di tutela, protezione, conservazione, valorizzazione e fruizione dei beni culturali. Questi professionisti sono: archeologi, archivisti, bibliotecari, demoetnoantropologi, antropologi fisici, restauratori di beni culturali, collaboratori restauratori, esperti di diagnostica e di scienze e tecnologie applicate ai beni culturali, e storici dell'arte. La norma si applica agli interventi disciplinati dai titoli I e II della parte seconda del Codice, escludendo però le competenze già regolamentate di altre professioni ordinistiche. Requisito fondamentale è il possesso di adeguata formazione ed esperienza professionale, che rappresenta il criterio di qualificazione per l'affidamento di tali incarichi. La disposizione mira a garantire standard qualitativi elevati nella gestione del patrimonio culturale nazionale, prevedendo una responsabilità diretta di questi professionisti secondo le rispettive competenze specifiche.
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Riferimento normativo
LEGGE 22 luglio 2014, n. 110
Testo normativo
LEGGE n. 110/2014
# LEGGE 22 luglio 2014, n. 110
## Modifica al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in materia di
professionisti dei beni culturali, e istituzione di elenchi nazionali
dei suddetti professionisti. (14G00124)
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1 Introduzione dell'articolo 9-bis del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 , in materia di professionisti competenti ad eseguire interventi sui beni culturali. 1. Nella parte prima del codice dei beni culturali e del paesaggio , di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 , dopo l'articolo 9 è aggiunto il seguente: «Art. 9-bis. - (Professionisti competenti ad eseguire interventi sui beni culturali). - 1. In conformità a quanto disposto dagli articoli 4 e 7 e fatte salve le competenze degli operatori delle professioni già regolamentate, gli interventi operativi di tutela, protezione e conservazione dei beni culturali nonchè quelli relativi alla valorizzazione e alla fruizione dei beni stessi, di cui ai titoli I e II della parte seconda del presente codice, sono affidati alla responsabilità e all'attuazione, secondo le rispettive competenze, di archeologi, archivisti, bibliotecari, demoetnoantropologi, antropologi fisici, restauratori di beni culturali e collaboratori restauratori di beni culturali, esperti di diagnostica e di scienze e tecnologia applicate ai beni culturali e storici dell'arte, in possesso di adeguata formazione ed esperienza professionale». Avvertenza Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art.10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note all'art. 1: Il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 , reca: « Codice dei beni culturali e del paesaggio , ai sensi dell' articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137 .».
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La Legge 110/2014 è il riferimento normativo per identificare i professionisti abilitati a operare su beni culturali, disciplinando restauratori, archeologi, archivisti e altre figure specializzate. Studi professionali e imprese operanti nel settore culturale devono consultarla per verificare la qualificazione dei propri collaboratori e la conformità agli interventi su patrimonio tutelato, considerando formazione professionale, competenze specifiche e iscrizione agli elenchi nazionali previsti.
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