Legge Contributi

Legge 1107/1955

Disposizioni in favore degli operai dipendenti dalle aziende industriali cotoniere.

Pubblicato: 03/12/1955 In vigore dal: 02/12/1955 Documento ufficiale

Riferimento normativo

DECRETO-LEGGE 2 dicembre 1955, n. 1107

Testo normativo

DECRETO-LEGGE n. 1107/1955 # DECRETO-LEGGE 2 dicembre 1955, n. 1107 ## Disposizioni in favore degli operai dipendenti dalle aziende industriali cotoniere. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 77, comma secondo, della Costituzione ; Visto il decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 788 ; Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 agosto 1947, n. 869 ; Visto il decreto-legge 27 maggio 1955, n. 430 , convertito in legge, con modificazioni, con legge 25 luglio 1955, n. 618 ; Ritenuta la straordinaria necessità e l'urgenza, in considerazione della crisi nel settore dell'industria cotoniera, di emanare norme in favore degli operai dipendenti dalle aziende industriali cotoniere; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per il tesoro e per l'industria e commercio; Decreta: Art. 1 Agli operai dipendenti dalle aziende industriali cotoniere che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, siano sospesi dal lavoro ovvero lavorino ad orario ridotto in dipendenza della crisi che investe il settore industriale cotoniero, ed agli operai che vengano a trovarsi in tali condizioni dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 31 luglio 1956, compete il trattamento di integrazione salariale di cui all' art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 788 , a carico della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria nella misura e per i periodi seguenti: per mesi tre, nella misura di 2/3 della retribuzione globale che sarebbe spettata ai lavoratori per le ore di lavoro non prestate comprese tra 0 e 40 ore settimanali; per altri due mesi, nella misura di 2/3 della stessa retribuzione per le ore di lavoro non prestate da 0 a 36 ore settimanali; per un successivo periodo di due mesi, nella misura di 2/3 della stessa retribuzione per le ore di lavoro non prestate da 0 a 32 ore settimanali; per un ulteriore periodo di due mesi, nella misura di 2/3 della stessa retribuzione per le ore di lavoro non prestate da 0 a 24 ore settimanali. Trascorso il periodo complessivo di tempo sopra indicato sarà corrisposto, ove spetti, il trattamento previsto dalle vigenti norme sull'assicurazione contro la disoccupazione involontaria. ((Il periodo di tempo trascorso in integrazione salariale ai sensi del presente articolo dagli operai sospesi, non è computato agli effetti della determinazione del periodo minimo di contribuzione occorrente per la concessione delle prestazioni assistenziali e delle assicurazioni sociali. Durante il periodo di integrazione salariale il lavoratore ed i familiari a carico conservano i diritti derivanti dall'assicurazione contro le malattie; le lavoratrici conservano i diritti derivanti dalla legge 26 agosto 1950, n. 860 )) . Rimane invariata la corresponsione agli operai, di cui al primo comma, degli assegni familiari nella misura intera, prevista dal decreto-legge 27 maggio 1955, n. 430 .

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