Quali sono le regole sulla pignorabilità delle pensioni erogate dall'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani "Giovanni Amendola"?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 1122/1955 stabilisce il regime di tutela delle pensioni, indennità e assegni corrisposti dall'Istituto "Giovanni Amendola" ai giornalisti italiani. In linea generale, questi importi non possono essere ceduti, sequestrati o pignorati, garantendo così una protezione del reddito pensionistico. Fanno eccezione le pensioni e gli assegni continuativi, che possono essere sottoposti a pignoramento esclusivamente per il pagamento delle diarie dovute ai pubblici stabilimenti ospitalieri o di ricovero, e solo fino all'importo di queste ultime. L'Istituto conserva inoltre il diritto di trattenere direttamente sulle prestazioni gli importi dovutigli in base a provvedimenti dell'autorità giudiziaria. Tuttavia, due sentenze della Corte Costituzionale (1984 e 2006) hanno modificato significativamente questa disciplina originaria, introducendo eccezioni importanti per i crediti alimentari e per altri crediti qualificati, prevedendo che sia pignorabile almeno un quinto della parte di pensione eccedente quella necessaria per le esigenze vitali del pensionato.
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Riferimento normativo
LEGGE 9 novembre 1955, n. 1122
Testo normativo
LEGGE n. 1122/1955
# LEGGE 9 novembre 1955, n. 1122
## Disposizioni varie per la previdenza e assistenza sociale attuate
dall'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani
"Giovanni Amendola".
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Le pensioni, le indennità e gli assegni corrisposti dall'istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani "Giovanni Amendola" non sono cedibili nè sequestrabili, nè pignorabili, eccezione fatta per le pensioni e gli assegni continuativi, che possono essere ceduti, sequestrati e pignorati soltanto nell'interesse dei pubblici stabilimenti ospitalieri o di ricovero, per il pagamento delle diarie relative e non oltre l'importo di queste. L'Istituto ha diritto di trattenere, sulle pensioni, assegni e indennità da esso corrisposti, l'ammontare delle somme dovutegli in forza di provvedimenti dell'autorità giudiziaria. (1) ((2)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) La Corte Costituzionale, con sentenza 12 - 18 luglio 1984, n. 209 (in G.U. 1a s.s. 25/07/1984 n. 204) ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell' art. 1 della legge 9 novembre 1955, n. 1122 ("Disposizioni varie per la previdenza e l'assistenza attuate dall'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani " G. Amendola "), nella parte in cui non prevede la pignorabilità per crediti alimentari delle pensioni, assegni e altre indennità dovute dalla Cassa di previdenza dei giornalisti "G. Amendola", negli stessi limiti stabiliti dall' art. 2, n. 1, del d.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180 ." --------------- AGGIORNAMENTO (2) La Corte Costituzionale, con sentenza 21 giugno-4 luglio 2006, n. 256 (in G.U. 1a s.s. 12/07/2006 n. 28) ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell' art. 1 della legge 9 novembre 1955, n. 1122 (Disposizioni varie per la previdenza e assistenza sociale attuate dall'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani "Giovanni Amendola"), nella parte in cui esclude la pignorabilità per ogni credito dell'intero ammontare della pensione erogata dall'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani "Giovanni Amendola", anzichè prevedere l'impignorabilità, con le eccezioni previste dalla legge per crediti qualificati, della sola parte della pensione necessaria per assicurare al pensionato mezzi adeguati alle esigenze di vita e la pignorabilità nei limiti del quinto della residua parte."
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La normativa sulla pignorabilità delle pensioni giornalistiche si applica nel contesto della previdenza obbligatoria e della tutela del reddito pensionistico, interessando istituti di previdenza, crediti alimentari, sequestro conservativo e pignoramento esecutivo. Consulenti del lavoro e professionisti che operano in materia previdenziale devono considerare gli effetti delle sentenze costituzionali sulla impignorabilità relativa, sulla quota disponibile della pensione e sulle limitazioni per debiti verso strutture ospedaliere.
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