Legge Contributi

Legge 1122/1955

Disposizioni varie per la previdenza e assistenza sociale attuate dall'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani "Giovanni Amendola".

Pubblicato: 07/12/1955 In vigore dal: 09/11/1955 Documento ufficiale

Riferimento normativo

LEGGE 9 novembre 1955, n. 1122

Testo normativo

LEGGE n. 1122/1955 # LEGGE 9 novembre 1955, n. 1122 ## Disposizioni varie per la previdenza e assistenza sociale attuate dall'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani "Giovanni Amendola". La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Le pensioni, le indennità e gli assegni corrisposti dall'istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani "Giovanni Amendola" non sono cedibili nè sequestrabili, nè pignorabili, eccezione fatta per le pensioni e gli assegni continuativi, che possono essere ceduti, sequestrati e pignorati soltanto nell'interesse dei pubblici stabilimenti ospitalieri o di ricovero, per il pagamento delle diarie relative e non oltre l'importo di queste. L'Istituto ha diritto di trattenere, sulle pensioni, assegni e indennità da esso corrisposti, l'ammontare delle somme dovutegli in forza di provvedimenti dell'autorità giudiziaria. (1) ((2)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) La Corte Costituzionale, con sentenza 12 - 18 luglio 1984, n. 209 (in G.U. 1a s.s. 25/07/1984 n. 204) ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell' art. 1 della legge 9 novembre 1955, n. 1122 ("Disposizioni varie per la previdenza e l'assistenza attuate dall'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani " G. Amendola "), nella parte in cui non prevede la pignorabilità per crediti alimentari delle pensioni, assegni e altre indennità dovute dalla Cassa di previdenza dei giornalisti "G. Amendola", negli stessi limiti stabiliti dall' art. 2, n. 1, del d.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180 ." --------------- AGGIORNAMENTO (2) La Corte Costituzionale, con sentenza 21 giugno-4 luglio 2006, n. 256 (in G.U. 1a s.s. 12/07/2006 n. 28) ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell' art. 1 della legge 9 novembre 1955, n. 1122 (Disposizioni varie per la previdenza e assistenza sociale attuate dall'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani "Giovanni Amendola"), nella parte in cui esclude la pignorabilità per ogni credito dell'intero ammontare della pensione erogata dall'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani "Giovanni Amendola", anzichè prevedere l'impignorabilità, con le eccezioni previste dalla legge per crediti qualificati, della sola parte della pensione necessaria per assicurare al pensionato mezzi adeguati alle esigenze di vita e la pignorabilità nei limiti del quinto della residua parte."

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