Legge Contributi

Legge 1125/1955

Modifica dell'art. 9 della legge 4 aprile 1952, n. 218, relativa al riordinamento delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per la invalidita', la vecchiaia ed i superstiti.

Pubblicato: 07/12/1955 In vigore dal: 26/11/1955 Documento ufficiale

Quali sono le modalità di integrazione delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria secondo la legge 1125/1955?

Spiegato da FiscoAI
La legge 1125/1955 modifica le regole per il calcolo e l'integrazione delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti. Si applica a tutti i pensionati dell'assicurazione obbligatoria e distingue tra pensioni con decorrenza successiva al 31 dicembre 1951 e quelle anteriori. Per le pensioni più recenti, l'importo viene integrato fino a raggiungere 45 volte la pensione base calcolata secondo le nuove disposizioni; per quelle precedenti, l'integrazione raggiunge lo stesso multiplo della pensione base secondo le regole vigenti prima della riforma. Per i pensionati operai con decorrenza anteriore al 1952, è prevista una rivalutazione mediante apposita tabella di liquidazione che raggruppa le pensioni base per fasce di 100 lire. La differenza tra il trattamento integrato e la pensione base è coperta dal Fondo per l'adeguamento delle pensioni, garantendo così un minimo di protezione sociale. Le rate mensili sono arrotondate alle 50 lire per semplificare l'amministrazione.

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Riferimento normativo

LEGGE 26 novembre 1955, n. 1125

Testo normativo

LEGGE n. 1125/1955 # LEGGE 26 novembre 1955, n. 1125 ## Modifica dell'art. 9 della legge 4 aprile 1952, n. 218, relativa al riordinamento delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per la invalidita', la vecchiaia ed i superstiti. La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 L' art. 9 della legge 4 aprile 1952, n. 218 , è sostituito dal seguente, con effetto dal 1 gennaio 1952: "Le pensioni a carico dell'assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti: a) se dovute con decorrenza successiva al 31 dicembre 1951, sono integrate fino a raggiungere un ammontare complessivo pari a 45 volte l'importo della pensione base risultante dalla liquidazione a norma degli articoli 12 e 13 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636 , nel testo modificato dall'art. 2, con applicazione delle disposizioni di cui all' art. 4 del regio decreto-legge 18 marzo 1943, n. 126 ; b) se dovute con decorrenza anteriore al 1 gennaio 1952, ad eccezione di quelle di cui al comma successivo, sono integrate fino a raggiungere un ammontare complessivo pari a 45 volte l'importo della pensione base spettante secondo le disposizioni vigenti anteriormente alla data predetta. Le pensioni a carico dell'assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, liquidate in base alla qualifica di operaio dell'assicurato e dovute con decorrenza anteriore al 1 gennaio 1952, sono determinate nel loro ammontare rivalutato da apposita tabella di liquidazione, nella quale le pensioni base nell'ammontare spettante anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, debbono riunirsi in gruppi di 100 in 100 lire; sull'importo dei contributi assicurativi corrispondenti al punto medio di ciascun gruppo di pensioni deve determinarsi una nuova pensione base a norma degli articoli 12 e 13 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636 , nel testo modificato dall'art. 2 della presente legge; questa pensione base deve essere integrata fino a raggiungere un importo complessivo pari a 45 volte il suo ammontare. L'ammontare annuo delle pensioni integrate a norma dei commi precedenti e di quelle risultanti dall'applicazione dei successivi articoli 10 e 26 è maggiorato ai sensi del precedente art. 3. La differenza fra il trattamento complessivo di pensione previsto dai precedenti commi e la pensione base è a carico del Fondo per l'adeguamento delle pensioni di cui al successivo art. 14. La rata mensile del trattamento di pensione è arrotondata per difetto o per eccesso alle 50 lire".

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La legge 1125/1955 è il riferimento normativo per l'integrazione delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria, interessando direttamente il calcolo della pensione base, la rivalutazione contributiva e il sistema di integrazione minima. Consulenti previdenziali e amministratori di enti pensionistici la consultano per questioni relative a decorrenza della pensione, liquidazione secondo il regio decreto 636/1939, Fondo per l'adeguamento delle pensioni e diritti acquisiti dei pensionati.

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