Legge Contributi

Legge 113/2016

Misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio. (16G00126)

Pubblicato: 24/06/2016 In vigore dal: 24/06/2016 Documento ufficiale

Quali sono le principali misure finanziarie introdotte dal Decreto-Legge 113/2016 per gli enti territoriali e come vengono modificate le risorse del Fondo di solidarietà comunale?

Spiegato da FiscoAI
Il Decreto-Legge 113/2016 è un provvedimento urgente emanato il 24 giugno 2016 che introduce misure finanziarie straordinarie a favore degli enti territoriali (comuni, province, regioni) per fronteggiare situazioni di emergenza, incluse le conseguenze di calamità naturali. La norma si applica principalmente alla gestione del Fondo di solidarietà comunale, modificando i criteri di allocazione delle risorse e permettendo il riutilizzo delle disponibilità residue non utilizzate nell'anno precedente. In pratica, il decreto consente ai comuni di utilizzare per il 2016 le risorse rimaste inutilizzate dal 2015 destinate al medesimo fondo, aumentando così la disponibilità finanziaria per interventi di emergenza e sostegno territoriale. Inoltre, introduce la possibilità di applicare un correttivo statistico per limitare le variazioni eccessive (sia in aumento che in diminuzione) delle risorse attribuite a ciascun comune, garantendo una maggiore stabilità nella distribuzione dei fondi e una più equa ripartizione tra gli enti locali.

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Riferimento normativo

DECRETO-LEGGE 24 giugno 2016, n. 113

Testo normativo

DECRETO-LEGGE n. 113/2016 # DECRETO-LEGGE 24 giugno 2016, n. 113 ## Misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio. (16G00126) IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 , 81 e 87 della Costituzione ; Ritenuta la necessità e urgenza di prevedere misure in materia di enti territoriali, anche in relazione alle conseguenze finanziarie di calamità naturali; Ritenuta, altresì, la necessità e urgenza di prevedere misure in materia di spesa sanitaria, di emergenze ambientali, di sostegno all'agricoltura e di attività culturali; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 20 giugno 2016; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della salute, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle politiche agricole alimentari e forestali, dei beni e delle attività culturali e del turismo e per gli affari regionali e le autonomie; Emana il seguente decreto-legge: Art. 1 Disposizioni relative al Fondo di solidarietà comunale 1. Al comma 380-sexies dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 , le parole: «pari a 80 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «nell'importo massimo di 80 milioni di euro». 2. Le disponibilità residue di cui all'accantonamento previsto dall'articolo 7, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 settembre 2015, «Fondo di solidarietà comunale. Definizione e ripartizione delle risorse spettanti per l'anno 2015», pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 231 del 5 ottobre 2015 , che risultino non utilizzate per le finalità di cui alla norma citata, possono esserlo per le medesime finalità per l'anno 2016. 3. Al comma 380-quater, dell'articolo 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 , alla fine del terzo periodo sono aggiunte le seguenti parole: «e si può applicare un correttivo statistico finalizzato a limitare le variazioni, in aumento e in diminuzione, delle risorse attribuite a ciascun Comune».

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Il Decreto-Legge 113/2016 riguarda il Fondo di solidarietà comunale, la ripartizione delle risorse agli enti territoriali e le misure di sostegno finanziario per calamità naturali. Sindaci, assessori al bilancio e consulenti degli enti locali lo consultano per comprendere i criteri di allocazione dei trasferimenti statali, la gestione delle disponibilità residue e l'applicazione di correttivi statistici nella distribuzione dei fondi ai comuni.

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