Legge Contributi

Legge 1139/1957

Nuove norme per l'assistenza creditizia ai dipendenti statali e miglioramenti al trattamento previdenziale.

Pubblicato: 07/12/1957 In vigore dal: 25/11/1957 Documento ufficiale

Riferimento normativo

LEGGE 25 novembre 1957, n. 1139

Testo normativo

LEGGE n. 1139/1957 # LEGGE 25 novembre 1957, n. 1139 ## Nuove norme per l'assistenza creditizia ai dipendenti statali e miglioramenti al trattamento previdenziale. La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Il Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato, costituito dall'art. 16 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180 , è soppresso. Le sue attribuzioni sono trasferite all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali il quale provvede: a) a garantire gli istituti indicati nell'art. 15 del suddetto testo unico contro i rischi di perdite per mutui accordati verso cessione di quote di stipendio o salario, per i quali l'Ente abbia prestato garanzia; b) a concedere prestiti diretti, verso cessione di quote di stipendio o salario, agli impiegati civili e militari e ai salariati dello Stato, nonchè ai personali di cui agli articoli 9 e 10 del suddetto testo unico, nei casi di accertate necessità familiari entro i limiti delle disponibilità, fissate, per ciascun esercizio, dal Consiglio di amministrazione dell'Ente stesso, con delibera da sottoporre all'approvazione dei Ministeri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro; ((1)) c) ad assumere i rischi connessi con le operazioni di prestito diretto. La concessione dei prestiti, verso cessione di quote di stipendio o salario, è esercitata dall'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali con le norme della presente legge e del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180 , e successive modificazioni ed integrazioni, e del relativo regolamento di esecuzione. --------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 5 novembre 1962, n. 1597 , ha disposto (con l'art.1) che La facoltà, di contrarre prestiti contro cessione di quote dello stipendio è revocata per i segretari provinciali e comunali, i quali sono correlativamente esonerati dalla corresponsione del contributo dello 0,50 per cento dovuto all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali ai sensi dell' articolo 5 della legge 25 novembre 1957, n. 1139 .

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