Legge

Legge 114/2024

Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, all'ordinamento giudiziario e al codice dell'ordinamento militare. (24G00122)

Pubblicato: 10/08/2024 In vigore dal: 09/08/2024 Documento ufficiale

Quali sono le principali modifiche introdotte dalla Legge 114/2024 in materia di corruzione e traffico di influenze illecite nel codice penale?

Spiegato da FiscoAI
La Legge 114/2024 introduce significative modifiche al sistema penale anticorruzione italiano. In primo luogo, abroga completamente l'articolo 323 del codice penale relativo all'abuso d'ufficio, eliminando così una fattispecie che era stata oggetto di dibattito per decenni. Contemporaneamente, la legge riscrive l'articolo 346-bis introducendo il reato di "traffico di influenze illecite", che punisce chi utilizza intenzionalmente relazioni con pubblici ufficiali per ottenere denaro o utilità economica, con pene da uno anno e sei mesi a quattro anni e sei mesi. Questa norma si applica a chiunque faccia da intermediario illecito, sia che agisca come privato cittadino sia che rivesta qualifiche pubbliche, con aggravanti specifiche per magistrati e funzionari. La legge mantiene e potenzia anche le circostanze attenuanti per chi si adopera efficacemente per evitare conseguenze ulteriori del reato e introduce una causa di non punibilità per chi denuncia volontariamente entro quattro mesi dalla commissione del fatto, purché restituisca le utilità percepite o fornisca indicazioni concrete sui responsabili.

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Riferimento normativo

LEGGE 9 agosto 2024, n. 114

Testo normativo

LEGGE n. 114/2024 # LEGGE 9 agosto 2024, n. 114 ## Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, all'ordinamento giudiziario e al codice dell'ordinamento militare. (24G00122) La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1 Modifiche al codice penale 1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 322-bis: 1) al primo comma, alinea, le parole: «, 322» sono sostituite dalle seguenti: «e 322» e le parole: «e 323» sono soppresse; 2) alla rubrica, le parole: «, abuso d'ufficio» sono soppresse; b) l'articolo 323 è abrogato; c) all'articolo 323-bis: 1) al primo comma, le parole: «e 323» sono sostituite dalle seguenti: «e 346-bis»; 2) al secondo comma, le parole: «e 322-bis» sono sostituite dalle seguenti: «, 322-bis e 346-bis»; d) all'articolo 323-ter, primo comma, dopo le parole: «ivi indicati,» è inserita la seguente: «346-bis,»; e) l'articolo 346-bis è sostituito dal seguente: «Art. 346-bis (Traffico di influenze illecite). - Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319 e 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sè o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita, è punito con la pena della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni e sei mesi. Ai fini di cui al primo comma, per altra mediazione illecita si intende la mediazione per indurre il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis a compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio costituente reato dal quale possa derivare un vantaggio indebito. La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità economica. La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sè o ad altri, denaro o altra utilità economica riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio o una delle qualifiche di cui all'articolo 322-bis. La pena è altresì aumentata se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio». N O T E Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note all'art. 1: - Si riportano gli articoli 322-bis , 323-bis e 323-ter del codice penale come modificati dalla presente legge: "Art. 322-bis (Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri). Le disposizioni degli articoli 314, 314-bis, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche: 1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee; 2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee; 3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee; 4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee; 5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio; 5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale; 5-ter) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali; 5-quater) ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali; 5-quinquies) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di Stati non appartenenti all'Unione europea, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione. Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso: 1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo; 2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali. Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi." "Art. 323-bis (Circostanze attenuanti) Se i atti previsti dagli articoli 314, 314-bis, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-quater, 320, 322, 322-bis e 346-bis sono di particolare tenuità, le pene sono diminuite. Per i delitti previsti dagli articoli 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis e 346-bis, per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione degli altri responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite, la pena è diminuita da un terzo a due terzi." "Art. 323-ter (Causa di non punibilità) Non è punibile chi ha commesso taluno dei fatti previsti dagli articoli 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322-bis, limitatamente ai delitti di corruzione e di induzione indebita ivi indicati, 346-bis, 353, 353-bis e 354 se, prima di avere notizia che nei suoi confronti sono svolte indagini in relazione a tali fatti e, comunque, entro quattro mesi dalla commissione del fatto, lo denuncia volontariamente e fornisce indicazioni utili e concrete per assicurare la prova del reato e per individuare gli altri responsabili. La non punibilità del denunciante è subordinata alla messa a disposizione dell'utilità dallo stesso percepita o, in caso di impossibilità, di una somma di denaro di valore equivalente, ovvero all'indicazione di elementi utili e concreti per individuarne il beneficiario effettivo, entro il medesimo termine di cui al primo comma. La causa di non punibilità non si applica quando la denuncia di cui al primo comma è preordinata rispetto alla commissione del reato denunciato. La causa di non punibilità non si applica in favore dell'agente sotto copertura che ha agito in violazione delle disposizioni dell' articolo 9 della legge 16 marzo 2006, n. 146 .".

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La Legge 114/2024 rappresenta un intervento cruciale su corruzione, concussione, peculato e traffico di influenze illecite, modificando gli articoli 322-bis, 323-bis, 323-ter e 346-bis del codice penale. Professionisti del diritto penale, consulenti aziendali e compliance officer devono conoscere l'abrogazione dell'abuso d'ufficio e la nuova disciplina del traffico di influenze, nonché le cause di non punibilità per chi collabora con la giustizia, elementi essenziali per valutare responsabilità penali di pubblici ufficiali, incaricati di pubblico servizio e soggetti privati coinvolti in transazioni con la pubblica amministrazione.

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