Legge Contributi

Legge 1163/1951

Applicazione a favore della Fabbrica del Duomo di Milano del contributo previsto dalla legge 13 giugno 1935, n. 1282.

Pubblicato: 15/11/1951 In vigore dal: 19/10/1951 Documento ufficiale

Cosa prevede la Legge 1163/1951 riguardo al contributo per la Fabbrica del Duomo di Milano e quali sono le modalità di applicazione?

Spiegato da FiscoAI
La Legge 1163/1951 autorizza il Comune di Milano a continuare l'applicazione di un contributo annuo a favore della Fabbrica del Duomo di Milano, originariamente previsto dalla Legge 1282/1935, anche oltre la scadenza del decennio di proroga stabilito dalla Legge 852/1942. Si tratta di una norma che riguarda specificamente l'ente pubblico milanese e la gestione del patrimonio ecclesiastico della cattedrale. Il contributo può essere riscosso esclusivamente attraverso due modalità alternative: come addizionale all'imposta di famiglia fino a 3 centesimi per lira di imposta, oppure come addizionale all'imposta sul valore locativo fino a 10 centesimi per lira di imposta. La norma rappresenta un'eccezione al regime ordinario delle imposte locali, consentendo al Comune di Milano di mantenere una fonte di finanziamento dedicata alla manutenzione e gestione del Duomo, uno dei principali monumenti storici e artistici italiani.

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Riferimento normativo

LEGGE 19 ottobre 1951, n. 1163

Testo normativo

LEGGE n. 1163/1951 # LEGGE 19 ottobre 1951, n. 1163 ## Applicazione a favore della Fabbrica del Duomo di Milano del contributo previsto dalla legge 13 giugno 1935, n. 1282. La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Il comune di Milano è autorizzato ad applicare il contributo annuo, di cui agli articoli 2 e 3 della legge 13 giugno 1935, n. 1282 , anche dopo la scadenza del decennio di proroga delle disposizioni dei predetti articoli, previsto dalla legge 3 luglio 1942, n. 852 . Il suddetto contributo può essere applicato, a decorrere dall'inizio della proroga di cui al precedente comma, unicamente mediante una addizionale all'imposta di famiglia nella misura massima di centesimi 3 per ogni lira di imposta, o all'imposta sul valore locativo nella misura massima di centesimi 10 per ogni lira di imposta. Nei casi previsti dall'art. 110 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, sostituito dall' art. 16 del decreto-legge luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 62 , l'addizionale all'imposta sul valore locativo può essere applicata, a decorrere dall'inizio della proroga di cui al primo comma, nella stessa misura massima di centesimi 10 per ogni lira di imposta.

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La Legge 1163/1951 disciplina le addizionali comunali e le imposte locali storiche, specificamente l'imposta di famiglia e l'imposta sul valore locativo, istituti oggi superati dalla riforma tributaria. Commercialisti e consulenti che operano con enti pubblici e patrimoni ecclesiastici consultano questa normativa per comprendere i regimi tributari speciali e le deroghe al sistema fiscale ordinario, particolarmente rilevanti per la gestione di contributi destinati a beni culturali e religiosi.

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