Approvazione ed esecuzione degli Accordi conclusi a Ginevra
dall'Italia con gli Stati Uniti d'America, con la Gran Bretagna, con
la Danimarca, con la Svezia e con l'Austria, il 27 giugno, il 25
luglio, il 30 novembre 1955 e il 18 aprile 1956, ai sensi
dell'articolo XXVIII dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e
sul commercio (G.A.T.T) del 30 ottobre 1947 con annesse liste di
concessioni tariffarie.
Cosa stabilisce la Legge 1164/1957 riguardo agli accordi commerciali internazionali conclusi dall'Italia?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 1164/1957 approva ed autorizza l'esecuzione di una serie di accordi commerciali bilaterali stipulati dall'Italia con cinque paesi (Stati Uniti, Gran Bretagna, Danimarca, Svezia e Austria) tra il giugno 1955 e l'aprile 1956. Questi accordi sono stati negoziati a Ginevra secondo le procedure previste dall'articolo XXVIII del GATT (Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio), il trattato internazionale che disciplina il commercio mondiale dal 1947. La legge riguarda principalmente le imprese italiane che operano nel commercio internazionale e gli operatori doganali, poiché introduce modifiche alle tariffe doganali attraverso liste di concessioni tariffarie reciproche. In pratica, la normativa consente all'Italia di applicare nuovi dazi e di concedere riduzioni tariffarie su specifici prodotti in cambio di vantaggi commerciali dai paesi contraenti, creando un quadro normativo stabile per gli scambi commerciali bilaterali. Per commercialisti e aziende esportatrici, questa legge è rilevante perché definisce il regime tariffario applicabile alle merci destinate a questi cinque paesi e rappresenta il fondamento legale interno per l'applicazione degli impegni assunti dall'Italia in sede internazionale.
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Riferimento normativo
LEGGE 9 novembre 1957, n. 1164
Testo normativo
LEGGE n. 1164/1957
# LEGGE 9 novembre 1957, n. 1164
## Approvazione ed esecuzione degli Accordi conclusi a Ginevra
dall'Italia con gli Stati Uniti d'America, con la Gran Bretagna, con
la Danimarca, con la Svezia e con l'Austria, il 27 giugno, il 25
luglio, il 30 novembre 1955 e il 18 aprile 1956, ai sensi
dell'articolo XXVIII dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e
sul commercio (G.A.T.T) del 30 ottobre 1947 con annesse liste di
concessioni tariffarie.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Sono approvati gli Accordi conclusi, ai sensi dell'articolo XXV-III dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (G.A.T.T.) del 30 ottobre 1947, tra l'Italia ed i seguenti Stati con annesse liste di concessioni tariffarie: Stati Uniti d'America, Ginevra, 27 giugno 1955; Gran Bretagna, Ginevra, 25 luglio 1955; Danimarca, Ginevra, 30 novembre 1955; Svezia, Ginevra, 30 novembre 1955; Austria, Ginevra, 18 aprile 1956.
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La Legge 1164/1957 è il riferimento normativo per gli accordi commerciali bilaterali e le concessioni tariffarie secondo il GATT. Esportatori e consulenti doganali la consultano per comprendere i dazi applicabili, le liste di concessioni tariffarie e gli obblighi reciproci nelle relazioni commerciali con Stati Uniti, Gran Bretagna, Danimarca, Svezia e Austria.
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