Legge Non_Fiscale

Legge 117/2018

Introduzione dell'obbligo di installazione di dispositivi per prevenire l'abbandono di bambini nei veicoli chiusi. (18G00136)

Pubblicato: 12/10/2018 In vigore dal: 01/10/2018 Documento ufficiale

Quali sono gli obblighi introdotti dalla Legge 117/2018 in materia di dispositivi di sicurezza nei veicoli per la prevenzione dell'abbandono di bambini?

Spiegato da FiscoAI
La Legge 117/2018 introduce un obbligo specifico per i conducenti di veicoli delle categorie M1, N1, N2 e N3 (autovetture, furgoni e autocarri) immatricolati in Italia o condotti da residenti italiani. Quando il veicolo trasporta un bambino di età inferiore a quattro anni assicurato al sedile con un sistema di ritenuta, il conducente deve utilizzare un apposito dispositivo di allarme volto a prevenire l'abbandono del bambino nel veicolo chiuso. Le caratteristiche tecniche e funzionali di questo dispositivo sono state definite con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge. L'obbligo si applica a decorrere dal 1° luglio 2019, con un periodo di tolleranza fino al 6 marzo 2020 per consentire ai produttori di adeguarsi e agli utenti di ricevere corretta informazione. La violazione dell'obbligo comporta sanzioni amministrative secondo le disposizioni del Codice della Strada.

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Riferimento normativo

LEGGE 1 ottobre 2018, n. 117

Testo normativo

LEGGE n. 117/2018 # LEGGE 1 ottobre 2018, n. 117 ## Introduzione dell'obbligo di installazione di dispositivi per prevenire l'abbandono di bambini nei veicoli chiusi. (18G00136) La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1 Modifiche all' articolo 172 del codice della strada , di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 , concernenti l'obbligo di installazione di dispositivi per prevenire l'abbandono di bambini nei veicoli chiusi 1. All' articolo 172 del codice della strada , di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 , sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, primo periodo, le parole: «all' articolo 1, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2002/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 marzo 2002 » sono sostituite dalle seguenti: «all' articolo 4, paragrafo 2, lettera f), del regolamento (UE) n. 168/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013 »; b) dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. Il conducente dei veicoli delle categorie M1, N1, N2 e N3 immatricolati in Italia, o immatricolati all'estero e condotti da residenti in Italia, quando trasporta un bambino di età inferiore a quattro anni assicurato al sedile con il sistema di ritenuta di cui al comma 1, ha l'obbligo di utilizzare apposito dispositivo di allarme volto a prevenire l'abbandono del bambino, rispondente alle specifiche tecnico-costruttive e funzionali stabilite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»; c) al comma 10, primo periodo, dopo la parola: «bambini,» sono inserite le seguenti: «o del dispositivo di allarme di cui al comma 1-bis»; d) alla rubrica, dopo la parola: «ritenuta» sono inserite le seguenti: «e sicurezza». 2. Le caratteristiche tecnico-costruttive e funzionali del dispositivo di cui all' articolo 172, comma 1-bis, del codice della strada , di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 , introdotto dal comma 1 del presente articolo, sono definite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano decorsi centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2 e comunque a decorrere dal 1° luglio 2019. ((3-bis. Al fine di consentire una corretta informazione dell'utenza e l'attuazione, da parte dei produttori, delle disposizioni del decreto di cui al comma 2 del presente articolo, le sanzioni per la violazione dell'obbligo di cui all' articolo 172, comma 1-bis, del codice della strada , di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 , introdotto dal comma 1 del presente articolo, si applicano a decorrere dal 6 marzo 2020))

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La Legge 117/2018 modifica l'articolo 172 del Codice della Strada introducendo obblighi di sicurezza stradale relativi a dispositivi anti-abbandono per bambini, sistemi di ritenuta e prevenzione di incidenti. Professionisti del settore automotive, gestori di flotte aziendali e responsabili della conformità normativa devono verificare l'installazione di questi dispositivi di allarme, considerando le scadenze di applicazione e le sanzioni previste per il mancato rispetto.

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