Legge Contributi

Legge 1177/1954

Concessione all'Ente nazionale per la distribuzione dei soccorsi in Italia (E.N.D.S.I.) di un contributo a carico dello Stato di lire 380 milioni, per gli esercizi finanziari 1952-53 e 1953-54.

Pubblicato: 23/12/1954 In vigore dal: 10/12/1954 Documento ufficiale

Qual è l'importo e la destinazione del contributo statale concesso all'E.N.D.S.I. con la legge 1177/1954?

Spiegato da FiscoAI
La legge 1177/1954 rappresenta un provvedimento di finanziamento pubblico attraverso il quale lo Stato italiano ha erogato un contributo all'Ente nazionale per la distribuzione dei soccorsi in Italia (E.N.D.S.I.), un organismo preposto all'assistenza e alla distribuzione di aiuti sul territorio nazionale. Il contributo complessivo ammonta a 380 milioni di lire, suddiviso equamente tra due esercizi finanziari consecutivi (190 milioni per il 1952-53 e 190 milioni per il 1953-54), destinato specificamente al pareggio dei bilanci dell'Ente. Questa norma rientra nella categoria dei provvedimenti di sostegno finanziario diretto a enti pubblici non economici che svolgono funzioni di interesse generale e assistenziale. Dal punto di vista amministrativo e contabile, il contributo rappresenta una spesa corrente dello Stato finalizzata a garantire la continuità operativa dell'E.N.D.S.I. nel periodo considerato, permettendo all'ente di mantenere i propri equilibri di bilancio e proseguire le attività di soccorso e distribuzione di aiuti alle popolazioni.

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Riferimento normativo

LEGGE 10 dicembre 1954, n. 1177

Testo normativo

LEGGE n. 1177/1954 # LEGGE 10 dicembre 1954, n. 1177 ## Concessione all'Ente nazionale per la distribuzione dei soccorsi in Italia (E.N.D.S.I.) di un contributo a carico dello Stato di lire 380 milioni, per gli esercizi finanziari 1952-53 e 1953-54. La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 È concesso all'Ente nazionale per la distribuzione dei soccorsi all'Italia (E.N.D.S.I.) a pareggio dei bilanci dell'Ente stesso per gli esercizi 1952-53 e 1953-54 un contributo a carico dello Stato di lire 380 milioni, in ragione di lire 190 milioni per ognuno dei predetti bilanci.

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La legge 1177/1954 disciplina il finanziamento pubblico di enti assistenziali e la gestione dei contributi statali a carico del bilancio dello Stato. Commercialisti e revisori dei conti che operano con enti pubblici consultano questa tipologia di normativa per comprendere le modalità di erogazione dei fondi pubblici, il pareggio di bilancio degli enti non economici e la contabilizzazione delle sovvenzioni statali.

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