Introduzione dell'articolo 15-bis della legge 28 aprile 2014, n. 67, concernente norme transitorie per l'applicazione della disciplina della sospensione del procedimento penale nei confronti degli irreperibili. (14G00133)
Quali sono le norme transitorie previste dalla Legge 118/2014 per l'applicazione della disciplina sulla sospensione del procedimento penale nei confronti degli irreperibili?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 118/2014 introduce l'articolo 15-bis nella Legge 67/2014, stabilendo regole transitorie per i procedimenti penali in corso al momento dell'entrata in vigore della nuova disciplina sulla sospensione del procedimento nei confronti degli imputati irreperibili. La norma si applica ai procedimenti ancora pendenti, ma solo a condizione che non sia stato ancora pronunciato il dispositivo della sentenza di primo grado. In deroga a questa regola generale, i procedimenti in cui l'imputato è stato dichiarato contumace ma non è stato ancora emesso il decreto di irreperibilità continuano a seguire la disciplina precedente. Questo meccanismo transitorio consente una graduale applicazione della nuova normativa, evitando strappi applicativi e garantendo coerenza nei procedimenti già avviati. La disposizione riguarda direttamente magistrati, avvocati e operatori del sistema penale che devono gestire procedimenti in corso durante il periodo di transizione normativa.
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Riferimento normativo
LEGGE 11 agosto 2014, n. 118
Testo normativo
LEGGE n. 118/2014
# LEGGE 11 agosto 2014, n. 118
## Introduzione dell'articolo 15-bis della legge 28 aprile 2014, n. 67,
concernente norme transitorie per l'applicazione della disciplina
della sospensione del procedimento penale nei confronti degli
irreperibili. (14G00133)
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1 1. Nel capo III della legge 28 aprile 2014, n. 67 , dopo l'articolo 15 è aggiunto il seguente: «Art. 15-bis. - (Norme transitorie). - 1. Le disposizioni di cui al presente capo si applicano ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, a condizione che nei medesimi procedimenti non sia stato pronunciato il dispositivo della sentenza di primo grado. 2. In deroga a quanto previsto dal comma 1, le disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge quando l'imputato è stato dichiarato contumace e non è stato emesso il decreto di irreperibilità». Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art.10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note all'art. 1: - La legge 28 aprile 2014, n. 67 , reca: «Deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio. Disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili.».
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La Legge 118/2014 è il riferimento normativo per le norme transitorie sulla sospensione del procedimento penale nei confronti degli irreperibili, disciplinando l'applicazione della Legge 67/2014 ai procedimenti in corso. Avvocati penalisti e magistrati consultano questa norma per comprendere contumacia, decreto di irreperibilità e il regime applicabile ai procedimenti pendenti al momento dell'entrata in vigore della riforma.
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