Proroga del termine stabilito per i versamenti al Fondo per l'indennita' degli impiegati e per l'adeguamento dei contratti di assicurazione e capitalizzazione.
Qual è l'oggetto della Legge 1181/1952 e quali termini di versamento prolunga?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 1181/1952 è un provvedimento di proroga che estende i termini per adempimenti finanziari legati al Fondo per l'indennità degli impiegati. In particolare, prolunga fino al 31 dicembre 1952 il termine originariamente fissato dalla Legge 7 dicembre 1951, n. 1617, entro il quale i datori di lavoro dovevano versare al Fondo gli accantonamenti dovuti secondo il decreto-legge 8 gennaio 1942, n. 5 (convertito in legge nel 1942). La norma riguarda quindi le aziende e i datori di lavoro che avevano l'obbligo di costituire fondi di indennità per i propri impiegati. Oltre al versamento degli accantonamenti, la legge prevede anche l'adeguamento dei contratti di assicurazione e capitalizzazione alle disposizioni del decreto originario. Questo tipo di provvedimento era frequente nel dopoguerra italiano per gestire gli obblighi previdenziali e assicurativi in fase di riorganizzazione. La norma è stata successivamente prorogata ulteriormente dalla Legge 82/1953, che ha spostato il termine al 30 ottobre 1953, con effetto dal 1° gennaio 1953.
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Riferimento normativo
LEGGE 2 agosto 1952, n. 1181
Testo normativo
LEGGE n. 1181/1952
# LEGGE 2 agosto 1952, n. 1181
## Proroga del termine stabilito per i versamenti al Fondo per
l'indennita' degli impiegati e per l'adeguamento dei contratti di
assicurazione e capitalizzazione.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 È prorogato fino al 31 dicembre 1952 il termine stabilito con la legge 7 dicembre 1951, n. 1617 , per il versamento al Fondo per l'indennità agli impiegati da parte dei datori di lavoro, degli accantonamenti dovuti a norma del decreto-legge 8 gennaio 1942, n. 5 , convertito, con modificazioni, nella legge 2 ottobre 1942, n. 1251 , e per l'adeguamento dei contratti di assicurazione e capitalizzazione, previsto dall'art. 5 dello stesso decreto, alle disposizioni contenute nell'art. 4 del decreto medesimo. ((1)) ---------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 10 febbraio 1953, n. 82 ha disposto (con l'art. 1) che "È prorogato fino al 30 ottobre 1953 il termine stabilito con la legge 2 agosto 1952, n. 1181 , per il versamento al Fondo per l'indennità agli impiegati, da parte dei datori di lavoro, degli accantonamenti dovuti a norma, del decreto-legge 8 gennaio 1942, n. 5 , convertito, con modificazioni, nella legge 2 ottobre 1942, n. 1251 , e per l'adeguamento dei contratti di assicurazione e capitalizzazione, previsto dall'art. 5 dello stesso decreto, alle disposizioni contenute nell'art. 4 del decreto medesimo." Ha inoltre disposto (con l'art. 2) che la predetta modifica ha effetto dal dal 1 gennaio 1953.
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La Legge 1181/1952 disciplina gli obblighi di versamento al Fondo per l'indennità degli impiegati, gli accantonamenti aziendali e l'adeguamento dei contratti di assicurazione e capitalizzazione secondo il decreto-legge 1942, n. 5. Commercialisti e responsabili amministrativi consultano questa normativa per comprendere i termini di versamento, le modalità di accantonamento e gli adempimenti previdenziali dovuti dai datori di lavoro nel periodo postbellico.
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