Legge Contributi

Legge 1183/1960

Miglioramenti alle pensioni della Cassa nazionale per la previdenza marinara.

Pubblicato: 28/10/1960 In vigore dal: 12/10/1960 Documento ufficiale

Quali miglioramenti apporta la Legge 1183/1960 alle pensioni della Cassa nazionale per la previdenza marinara e come vengono calcolate?

Spiegato da FiscoAI
La Legge 1183/1960 introduce miglioramenti significativi per i pensionati marittimi iscritti alla Cassa nazionale per la previdenza marinara, con effetto retroattivo dal 1° gennaio 1958. Il provvedimento modifica il metodo di calcolo delle pensioni, utilizzando come base il migliore triennio secondo i criteri della Legge 915/1952, e applica un aumento generale del 12% a tutte le pensioni liquidate o da liquidarsi. La norma prevede una clausola di salvaguardia importante: se la pensione riliquidata risulta inferiore al trattamento complessivo precedentemente goduto dal marittimo e dai suoi superstiti, non viene ridotta, ma la differenza viene corrisposta come assegno personale aggiuntivo. Per i marittimi la cui pensione si basa anche su competenze successive al 31 maggio 1957, l'aumento del 12% non si applica, ma il trattamento non può comunque scendere al di sotto di quello calcolato con i nuovi criteri, considerando le competenze dei periodi successivi secondo la tabella allegata alla legge precedente.

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Riferimento normativo

LEGGE 12 ottobre 1960, n. 1183

Testo normativo

LEGGE n. 1183/1960 # LEGGE 12 ottobre 1960, n. 1183 ## Miglioramenti alle pensioni della Cassa nazionale per la previdenza marinara. La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Con effetto dal 1 gennaio 1958 le pensioni liquidate o da liquidarsi saranno corrisposte prendendo a base, come migliore triennio, le competenze medie indicate dalla legge 25 luglio 1952, n. 915 . Tali pensioni così calcolate sono aumentate del 12 per cento. Qualora la pensione riliquidata ai sensi del precedente comma, ed eventualmente integrata ai minimi di cui al successivo articolo 10, risulti inferiore al trattamento complessivo goduto dal marittimo e dai suoi superstiti prima dell'entrata in vigore della presente legge, nessuna variazione sarà apportata alla misura di detto trattamento. La differenza tra i due trattamenti di pensione sarà corrisposta a titolo di assegno personale. La maggiorazione di cui al primo comma del presente articolo non si applica a favore dei marittimi la cui pensione sia stata o debba determinarsi, anche solo in parte, sulla base di competenze medie riferibili a periodi posteriori al 31 maggio 1957. In questi casi il trattamento di pensione continua ad essere determinato ai sensi dell' articolo 6, secondo comma , e dell' articolo 7, primo comma, della legge 25 luglio 1952, n. 915 . Tuttavia, il trattamento di pensione spettante agli iscritti alla "Gestione marittimi", a norma del precedente comma, non può essere inferiore a quello di cui al primo comma del presente articolo, considerando però le competenze afferenti i periodi successivi al 31 maggio 1957 nella stessa misura contemplata dalla tabella allegata alla legge 25 luglio 1952, n. 915 .

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La Legge 1183/1960 riguarda il calcolo delle pensioni marittime, la rivalutazione dei trattamenti pensionistici e l'integrazione ai minimi per i marittimi. È rilevante per chi gestisce pratiche previdenziali nel settore marittimo, in particolare per la determinazione della base imponibile pensionistica, l'applicazione di aumenti percentuali retroattivi e le clausole di salvaguardia del trattamento economico complessivo.

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