Quali aumenti provvisori alle pensioni stabilisce la Legge 1186/1948 e a chi si applicano?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 1186/1948 introduce un aumento provvisorio delle pensioni a favore dei pensionati ordinari e degli istituti di previdenza, con l'obiettivo di fornire un sostegno economico temporaneo nel dopoguerra. L'aumento è differenziato in base al tipo di pensione: 2.000 lire mensili per le pensioni dirette (quelle erogate al titolare originario) e 1.000 lire mensili per le pensioni indirette o di riversibilità (quelle trasmesse ai familiari superstiti). La norma si applica alle pensioni ordinarie liquidate o da liquidarsi a carico dello Stato e delle amministrazioni pubbliche, escludendo espressamente le pensioni tabellari anche se privilegiate. L'aumento riguarda impiegati civili, militari, salariati e le loro famiglie, nonché i pensionati contemplati dal decreto legislativo luogotenenziale del 1945. Nel caso di pensioni in parte a carico dello Stato e in parte a carico di altri enti, si applica il criterio di proporzionalità previsto dalla normativa precedente, garantendo che l'aumento sia ripartito secondo la quota di competenza di ciascun ente erogatore.
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Riferimento normativo
LEGGE 19 agosto 1948, n. 1186
Testo normativo
LEGGE n. 1186/1948
# LEGGE 19 agosto 1948, n. 1186
## Concessione di un aumento provvisorio a favore dei pensionati
ordinari e di quelli degli Istituti di previdenza.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Ai titolari di pensioni ordinarie - escluse quelle tabellari, anche se privilegiate - e di assegni vitalizi, temporanei e rinnovabili, liquidati o da liquidarsi a carico dello Stato, e delle Amministrazioni indicate nell' art. 2 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 651 , a favore degli impiegati civili, del militari, del salariati e delle loro famiglie, è concesso un aumento provvisorio di: L. 2000 mensili, se trattasi di pensioni o assegni diretti; L. 1000 mensili se trattasi di pensioni o assegni indiretti o di riversibilità. Il predetto aumento provvisorio è concesso anche ai pensionati contemplati nell' art. 5 del decreto legislativo luogotenenziale 30 gennaio 1945, n. 41 . Nei casi di pensioni in parte a carico dello Stato o delle Amministrazioni richiamate nel precedente primo comma ed in parte a carico di altri enti si applica la norma contenuta nell'art. 3 primo comma, del citato decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 651 .
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La Legge 1186/1948 è il riferimento normativo per gli aumenti provvisori delle pensioni ordinarie, pensioni indirette e assegni vitalizi nel periodo postbellico. Commercialisti e consulenti previdenziali la consultano per questioni relative a pensioni dirette, riversibilità, quote di competenza tra enti pubblici e amministrazioni dello Stato, nonché per la corretta liquidazione degli assegni temporanei e rinnovabili.
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