Modificazioni alla legge 22 dicembre 1953, n. 955, contenente disposizioni sull'assicurazione dei crediti all'esportazione soggetti a rischi speciali e sul finanziamento dei crediti a medio termine derivanti da esportazioni relative a forniture speciali.
Quali modifiche apporta la legge 1198/1957 alla disciplina dell'assicurazione dei crediti all'esportazione e quali sono i nuovi criteri per l'ammissione alla garanzia statale?
Spiegato da FiscoAI
La legge 1198/1957 modifica la precedente legge 955/1953 ampliando le competenze dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni (INA) nella gestione delle garanzie sui crediti all'esportazione. In particolare, autorizza l'INA ad assumere e gestire per conto dello Stato la garanzia sui crediti derivanti da forniture speciali concessi dalle imprese esportatrici italiane, sia in assicurazione diretta che in riassicurazione. La norma introduce una novità importante: la possibilità di garantire anche operazioni con clausola di "prezzo fisso" nel contratto di fornitura, proteggendo così l'esportatore dai rischi di variazione dei costi. Per quanto riguarda le dilazioni di pagamento, il Ministero del Tesoro, su proposta di un apposito Comitato, può autorizzare l'ammissione alla garanzia statale di operazioni con termini di pagamento superiori a quelli ordinariamente previsti, offrendo così maggiore flessibilità commerciale. Questa disciplina risulta particolarmente rilevante per le aziende esportatrici che operano in settori caratterizzati da forniture complesse e da lunghi cicli di pagamento, consentendo loro di accedere a garanzie pubbliche per mitigare i rischi commerciali e finanziari.
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Riferimento normativo
LEGGE 3 dicembre 1957, n. 1198
Testo normativo
LEGGE n. 1198/1957
# LEGGE 3 dicembre 1957, n. 1198
## Modificazioni alla legge 22 dicembre 1953, n. 955, contenente
disposizioni sull'assicurazione dei crediti all'esportazione soggetti
a rischi speciali e sul finanziamento dei crediti a medio termine
derivanti da esportazioni relative a forniture speciali.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Il primo comma dell'art. 1 della legge 22 dicembre 1953, n. 955 , è sostituito dal seguente: "L'istituto nazionale delle assicurazioni è autorizzato ad assumere e a gestire per conto dello Stato in assicurazione o in riassicurazione da imprese di assicurazione autorizzate a norma del regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966 , la garanzia, relativamente al rischi indicati nell'art. 3, dei crediti dipendenti da forniture speciali, che le imprese esportatrici italiane concedono negli affari di esportazione di prodotti nazionali; nonchè la garanzia relativamente al rischio indicato al sesto comma dell'art. 3 nei casi in cui venga convenuta la clausola di " prezzo fisso " nel contratto di fornitura". Il terzo comma dell'art. 1 della legge 22 dicembre 1953, n. 955 , è sostituito dal seguente: "Sul proposta del Comitato di cui all'art. 9, il Ministero del tesoro può consentire l'ammissione alla garanzia statale di operazioni subordinate a dilazioni di pagamento che oltrepassino quelle previste dal comma precedente" .
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La legge 1198/1957 disciplina l'assicurazione dei crediti all'esportazione, i rischi speciali e il finanziamento a medio termine, rappresentando un riferimento normativo per esportatori, imprese di assicurazione e intermediari che operano nel settore del credito all'esportazione. Commercialisti e consulenti aziendali la consultano per questioni relative a garanzie statali, clausole di prezzo fisso, dilazioni di pagamento e operazioni di riassicurazione gestite dall'INA.
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