Legge Non_Fiscale

Legge 12/2012

Norme in materia di misure per il contrasto ai fenomeni di criminalita' informatica. (12G0027)

Pubblicato: 23/02/2012 In vigore dal: 15/02/2012 Documento ufficiale

Quali sono le modifiche introdotte dalla Legge 12/2012 in materia di confisca dei beni informatici utilizzati per reati informatici?

Spiegato da FiscoAI
La Legge 12/2012 modifica l'articolo 240 del Codice penale introducendo l'obbligo di confisca dei beni e degli strumenti informatici o telematici utilizzati per commettere specifici reati informatici. In particolare, aggiunge il numero 1-bis che rende obbligatoria la confisca quando tali strumenti sono stati utilizzati, anche parzialmente, per reati come accesso abusivo a sistemi informatici, intercettazione di comunicazioni, diffusione di malware e frodi informatiche. La confisca è sempre ordinata dal giudice in caso di condanna, rappresentando una misura di prevenzione e deterrenza contro la criminalità informatica. Tuttavia, la legge prevede un'importante eccezione: la confisca non si applica se il bene informatico appartiene a una persona estranea al reato, tutelando così i terzi innocenti. La disposizione si applica anche nei procedimenti con applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento), garantendo uniformità nell'applicazione della misura confiscatoria in tutti i contesti processuali.

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Riferimento normativo

LEGGE 15 febbraio 2012, n. 12

Testo normativo

LEGGE n. 12/2012 # LEGGE 15 febbraio 2012, n. 12 ## Norme in materia di misure per il contrasto ai fenomeni di criminalita' informatica. (12G0027) La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1 Modifiche al codice penale in materia di confisca obbligatoria dei beni informatici o telematici utilizzati per la commissione di reati informatici 1. All' articolo 240 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni: a) al secondo comma, dopo il numero 1 è inserito il seguente: «1-bis. dei beni e degli strumenti informatici o telematici che risultino essere stati in tutto o in parte utilizzati per la commissione dei reati di cui agli articoli 615-ter, 615-quater, 615-quinquies, 617-bis, 617-ter, 617-quater, 617-quinquies, 617-sexies, 635-bis, 635-ter, 635-quater, 635-quinquies, 640-ter e 640-quinquies»; b) il terzo comma è sostituito dal seguente: «Le disposizioni della prima parte e dei numeri 1 e 1-bis del capoverso precedente non si applicano se la cosa o il bene o lo strumento informatico o telematico appartiene a persona estranea al reato. La disposizione del numero 1-bis del capoverso precedente si applica anche nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell' articolo 444 del codice di procedura penale ». Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art.10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note all'art. 1: Si riporta il testo dell' articolo 240 del Codice penale , come modificato dalla presente legge: "Art. 240. Confisca. Nel caso di condanna, il giudice può ordinare la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, e delle cose, che ne sono il prodotto o il profitto. È sempre ordinata la confisca: 1. delle cose che costituiscono il prezzo del reato; 1-bis. dei beni e degli strumenti informatici o telematici che risultino essere stati in tutto o in parte utilizzati per la commissione dei reati di cui agli articoli 615-ter, 615-quater, 615-quinquies, 617-bis, 617-ter, 617-quater, 617-quinquies, 617-sexies, 635-bis, 635-ter, 635-quater, 635-quinquies, 640-ter e 640-quinquies. 2. delle cose, la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione delle quali costituisce reato, anche se non è stata pronunciata condanna. Le disposizioni della prima parte e dei numeri 1 e 1-bis del capoverso precedente non si applicano se la cosa o il bene o lo strumento informatico o telematico appartiene a persona estranea al reato. La disposizione del numero 1-bis del capoverso precedente si applica anche nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell' articolo 444 del codice di procedura penale . La disposizione del n. 2 non si applica se la cosa appartiene a persona estranea al reato e la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione possono essere consentiti mediante autorizzazione amministrativa.".

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La Legge 12/2012 disciplina la confisca obbligatoria di beni informatici e telematici nei reati di criminalità informatica, interessando professionisti del diritto penale, esperti di cybersecurity e aziende che operano nel settore ICT. I termini rilevanti includono accesso abusivo (articoli 615-ter e seguenti), intercettazione di comunicazioni (articoli 617-bis e seguenti), diffusione di malware (articoli 635-bis e seguenti) e frodi informatiche (articoli 640-ter e 640-quinquies), con particolare attenzione alla tutela dei terzi estranei al reato.

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