Costituzione di un fondo speciale per la concessione di anticipazioni agli Istituti di credito agrario di miglioramento autorizzati ad operare nelle regioni e nei territori indicati nell'art. 3 della legge 23 aprile 1949, n. 165.
Qual è lo scopo della Legge 1208/1951 e come funziona il fondo di rotazione per il credito agrario di miglioramento?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 1208/1951 istituisce un fondo di rotazione permanente presso il Ministero del Tesoro destinato a fornire anticipazioni agli Istituti di credito agrario di miglioramento operanti in specifiche regioni e territori, in particolare nelle zone indicate dalla legge 165/1949, nei comuni della provincia di Rieti e nella zona di bonifica del fiume Tronto. Il fondo è alimentato da una dotazione iniziale di 1.500 milioni di lire, prelevata da un conto speciale del Tesoro, e funziona secondo un meccanismo di rotazione: le quote di ammortamento (capitale e interessi) versate dagli Istituti beneficiari ritornano al fondo stesso, garantendone la continuità nel tempo. La normativa riguarda principalmente gli Istituti di credito agrario autorizzati e il Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento, che utilizzano queste anticipazioni per finanziare mutui destinati a opere di miglioramento agricolo nelle aree indicate. Aspetto rilevante è l'abrogazione dell'art. 6 della legge 165/1949, che segna una modifica nella disciplina precedente del credito agrario.
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Riferimento normativo
LEGGE 27 ottobre 1951, n. 1208
Testo normativo
LEGGE n. 1208/1951
# LEGGE 27 ottobre 1951, n. 1208
## Costituzione di un fondo speciale per la concessione di anticipazioni
agli Istituti di credito agrario di miglioramento autorizzati ad
operare nelle regioni e nei territori indicati nell'art. 3 della
legge 23 aprile 1949, n. 165.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 ((È costituito presso il Ministero del tesoro un fondo di rotazione a carattere permanente, per la concessione di anticipazioni agli Istituti autorizzati all'esercizio del credito agrario di miglioramento nelle regioni e nei territori indicati, nell' art. 3 della legge 23 aprile 1949, n. 165 , nei Comuni della provincia di Rieti, già compresi nell'ex circondario di Cittaducale, nonchè nei Comuni compresi nella zona del comprensorio di bonifica del fiume Tronto, e al Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento, per mutui concernenti opere da eseguire nelle regioni e nei territori anzidetti)) . A tal fine è autorizzata la spesa di lire 1500 milioni alla quale si fa fronte con prelievo, da parte del Ministro per il tesoro, di pari somma dal conto speciale di cui all' art. 2 della legge 4 agosto 1948, n. 1108 . Al fondo, di cui al primo comma del presente articolo, affluiranno le quote d'ammortamento, per capitale ed interessi, da corrispondersi dagli Istituti, di cui al comma stesso, al Ministero del tesoro, relative alle anticipazioni da questo già concesse per l'importo complessivo di lire 1500 milioni prelevato dal conto speciale previsto dalla Sezione I dell'annesso all'accordo approvato col decreto legislativo 14 febbraio 1948, n. 153 . L' art. 6 della legge 23 aprile 1949, n. 165 , è abrogato.
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La Legge 1208/1951 disciplina il credito agrario di miglioramento, i fondi di rotazione presso il Ministero del Tesoro e le anticipazioni agli Istituti autorizzati. Commercialisti e consulenti che operano nel settore agricolo consultano questa norma per comprendere il finanziamento di opere di bonifica, mutui agrari e la gestione dei fondi rotativi destinati allo sviluppo rurale nelle regioni meridionali.
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