Legge Contributi

Legge 1208/1951

Costituzione di un fondo speciale per la concessione di anticipazioni agli Istituti di credito agrario di miglioramento autorizzati ad operare nelle regioni e nei territori indicati nell'art. 3 della legge 23 aprile 1949, n. 165.

Pubblicato: 27/11/1951 In vigore dal: 27/10/1951 Documento ufficiale

Riferimento normativo

LEGGE 27 ottobre 1951, n. 1208

Testo normativo

LEGGE n. 1208/1951 # LEGGE 27 ottobre 1951, n. 1208 ## Costituzione di un fondo speciale per la concessione di anticipazioni agli Istituti di credito agrario di miglioramento autorizzati ad operare nelle regioni e nei territori indicati nell'art. 3 della legge 23 aprile 1949, n. 165. La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 ((È costituito presso il Ministero del tesoro un fondo di rotazione a carattere permanente, per la concessione di anticipazioni agli Istituti autorizzati all'esercizio del credito agrario di miglioramento nelle regioni e nei territori indicati, nell' art. 3 della legge 23 aprile 1949, n. 165 , nei Comuni della provincia di Rieti, già compresi nell'ex circondario di Cittaducale, nonchè nei Comuni compresi nella zona del comprensorio di bonifica del fiume Tronto, e al Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento, per mutui concernenti opere da eseguire nelle regioni e nei territori anzidetti)) . A tal fine è autorizzata la spesa di lire 1500 milioni alla quale si fa fronte con prelievo, da parte del Ministro per il tesoro, di pari somma dal conto speciale di cui all' art. 2 della legge 4 agosto 1948, n. 1108 . Al fondo, di cui al primo comma del presente articolo, affluiranno le quote d'ammortamento, per capitale ed interessi, da corrispondersi dagli Istituti, di cui al comma stesso, al Ministero del tesoro, relative alle anticipazioni da questo già concesse per l'importo complessivo di lire 1500 milioni prelevato dal conto speciale previsto dalla Sezione I dell'annesso all'accordo approvato col decreto legislativo 14 febbraio 1948, n. 153 . L' art. 6 della legge 23 aprile 1949, n. 165 , è abrogato.

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