Proroga del termine stabilito per i versamenti al Fondo per l'indennita' agli impiegati e per l'adeguamento dei contratti di assicurazione e capitalizzazione.
Quali termini sono stati prorogati dalla Legge 1216/1959 per i versamenti al Fondo di indennità degli impiegati e l'adeguamento dei contratti assicurativi?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 1216/1959 proroga al 31 dicembre 1960 il termine originariamente fissato dalla Legge 31/1959 per i versamenti dei datori di lavoro al Fondo per l'indennità degli impiegati. La norma si applica agli accantonamenti dovuti secondo il Regio Decreto-Legge 5/1942, convertito nella Legge 1251/1942, e riguarda tutti i datori di lavoro tenuti a versare tali contribuzioni. In pratica, le aziende ottengono una dilazione temporale per effettuare i pagamenti dovuti e per adeguare i contratti di assicurazione e capitalizzazione alle disposizioni previste dal decreto originario. Questo provvedimento rappresenta una misura di alleggerimento amministrativo e finanziario per le imprese, permettendo loro di distribuire gli obblighi di versamento su un periodo più ampio. La norma è stata successivamente ulteriormente prorogata fino al 31 dicembre 1961 dalla Legge 213/1961.
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Riferimento normativo
LEGGE 30 dicembre 1959, n. 1216
Testo normativo
LEGGE n. 1216/1959
# LEGGE 30 dicembre 1959, n. 1216
## Proroga del termine stabilito per i versamenti al Fondo per
l'indennita' agli impiegati e per l'adeguamento dei contratti di
assicurazione e capitalizzazione.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 È prorogato fino al 31 dicembre 1960 il termine stabilito con la legge 2 febbraio 1959, n. 31 , per il versamento al Fondo per l'indennità agli impiegati da parte dei datori di lavoro, degli accantonamenti dovuti a norma del regio decreto-legge 8 gennaio 1942, n. 5 , convertito, con modificazioni, nella legge 2 ottobre 1942, n. 1251 , e per l'adeguamento dei contratti di assicurazione e capitalizzazione, previsto dall'art. 5 dello stesso decreto, alle disposizioni contenute nell'art. 4 del decreto medesimo. ((1)) ---------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 14 marzo 1961, n. 213 ha disposto (con l'art. 1) che "È prorogato fino al 31 dicembre 1961 il termine stabilito con la legge 30 dicembre 1959, n. 1216 , per il versamento al Fondo per l'indennità agli impiegati, da parte dei datori di lavoro, degli accantonamenti dovuti a norma del decreto-legge 8 gennaio 1942, n. 5 , convertito con modificazioni, nella legge 2 ottobre 1942, numero 1251 , e per l'adeguamento dei contratti di assicurazione e capitalizzazione, previsto dall'articolo 5 dello stesso decreto, alle disposizioni contenute nell'articolo 4 del decreto medesimo."; ha inoltre disposto (con l'art. 2) che la predetta modifica ha effetto dal 1 gennaio 1961.
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La Legge 1216/1959 disciplina la proroga dei termini per versamenti al Fondo indennità impiegati, accantonamenti obbligatori e adeguamento contratti assicurativi secondo il Regio Decreto-Legge 5/1942. Commercialisti e responsabili amministrativi consultano questa normativa per gestire gli obblighi di versamento dei datori di lavoro, le scadenze fiscali e gli adeguamenti contrattuali previsti dalla normativa sulla previdenza complementare.
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