Integrazione del fondo patrimoniale dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania ed adeguamento del contributo annuale.
Quali risorse finanziarie stanzia la Legge 122/1963 per l'Ente di sviluppo dell'irrigazione in Puglia e Lucania e come vengono destinate?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 122/1963 autorizza lo stanziamento di 500 milioni di lire a favore dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania, un ente pubblico incaricato di gestire progetti di irrigazione e bonifica nelle regioni meridionali. Le risorse sono suddivise in due destinazioni specifiche: 300 milioni sono destinati all'integrazione del fondo patrimoniale dell'Ente (il capitale proprio), mentre 200 milioni costituiscono un contributo annuale per l'esercizio finanziario 1962-63 destinato alle attività ordinarie. La norma si inserisce in un quadro di sviluppo economico del Mezzogiorno attraverso investimenti infrastrutturali nel settore agricolo, con particolare attenzione alla ricerca e razionalizzazione delle risorse idriche. Per i commercialisti e i gestori di enti pubblici, questa legge rappresenta un esempio di finanziamento pubblico strutturato, dove si distingue tra capitalizzazione dell'ente (fondo patrimoniale) e finanziamento delle spese correnti (contributo annuale).
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Riferimento normativo
LEGGE 9 febbraio 1963, n. 122
Testo normativo
LEGGE n. 122/1963
# LEGGE 9 febbraio 1963, n. 122
## Integrazione del fondo patrimoniale dell'Ente per lo sviluppo
dell'irrigazione e trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania ed
adeguamento del contributo annuale.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 È autorizzata l'iscrizione, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, della somma di lire 500 milioni, da versare, come segue, all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania, anche in rapporto ai maggiori compiti di ricerca di acque per la loro razionale utilizzazione: a) 300 milioni per integrare il fondo patrimoniale costituito ai sensi del primo comma dell'articolo 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 18 marzo 1947, n. 281 e integrato ai sensi dell' articolo 6 della legge 9 luglio 1957, n. 600 ; b) 200 milioni per l'adeguamento nell'esercizio finanziario 1962-63 del contributo annuo per gli scopi di cui al secondo comma dell'articolo 5 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 18 marzo 1947, n. 281 .
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La Legge 122/1963 riguarda lo stanziamento di fondi pubblici per enti di sviluppo territoriale, con riferimento a fondo patrimoniale, contributi annuali e bilancio dello Stato. È rilevante per chi studia la finanza pubblica, gli enti strumentali e i finanziamenti per infrastrutture agricole nel Mezzogiorno, nonché per la gestione contabile di enti pubblici economici e la loro capitalizzazione attraverso decreti legislativi e leggi di bilancio.
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