Quali sono gli obblighi di etichettatura e indicazione dell'origine per gli oli di oliva vergini secondo la Legge 122/2016?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 122/2016 modifica la normativa sulla qualità e trasparenza della filiera degli oli di oliva vergini, recependo obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea. La norma si applica a produttori, confezionatori e commercianti di oli di oliva vergini, imponendo requisiti rigorosi sulla visibilità e leggibilità delle indicazioni di origine. In particolare, l'indicazione dell'origine delle miscele di oli provenienti da più Stati membri UE o Paesi terzi deve essere stampata in modo evidente, visibile, chiaramente leggibile e indelebile, senza essere nascosta, oscurata o separata da altre indicazioni grafiche. Per quanto riguarda il termine minimo di conservazione, i produttori devono indicarlo con la dicitura "da consumarsi preferibilmente entro il" (se con indicazione del giorno) o "da consumarsi preferibilmente entro fine" (negli altri casi), preceduta dall'indicazione della campagna di raccolta quando il 100% dell'olio proviene da quella raccolta. Le violazioni di queste disposizioni sono sanzionate con sanzioni amministrative pecuniarie da 2.000 a 8.000 euro e confisca del prodotto, mentre specifiche violazioni relative alla presentazione nei pubblici esercizi comportano sanzioni da 1.000 a 8.000 euro.
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Riferimento normativo
LEGGE 7 luglio 2016, n. 122
Testo normativo
LEGGE n. 122/2016
# LEGGE 7 luglio 2016, n. 122
## Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea
2015-2016. (16G00134)
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1 Disposizioni in materia di qualità e trasparenza della filiera degli oli di oliva vergini. Caso EU Pilot 4632/13/AGRI 1. Alla legge 13 gennaio 2013, n. 9 , sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 1, il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. L'indicazione dell'origine delle miscele di oli di oliva originari di più di uno Stato membro dell'Unione europea o di un Paese terzo, conforme all'articolo 4, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) di esecuzione n. 29/2012 della Commissione, del 13 gennaio 2012, deve essere stampata, ai sensi dei commi 2 e 3 del presente articolo, in un punto evidente in modo da essere visibile, chiaramente leggibile e indelebile. Essa non deve essere in nessun modo nascosta, oscurata, limitata o separata da altre indicazioni scritte o grafiche o da altri elementi suscettibili di interferire»; b) all'articolo 7, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Il termine minimo di conservazione entro il quale gli oli di oliva vergini mantengono le loro proprietà specifiche in adeguate condizioni di conservazione va indicato con la dicitura: "da consumarsi preferibilmente entro il" quando la data comporta l'indicazione del giorno, oppure: "da consumarsi preferibilmente entro fine" negli altri casi»; c) all'articolo 7, comma 3, le parole: «La violazione del divieto di cui ai commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «Il termine minimo di conservazione, di cui al comma 1, è indicato da parte del produttore o del confezionatore sotto la propria responsabilità. La relativa dicitura va preceduta dall'indicazione della campagna di raccolta, qualora il 100 per cento degli oli provenga da tale raccolta. La previsione dell'indicazione della campagna di raccolta non si applica agli oli di oliva vergini prodotti ovvero commercializzati in un altro Stato membro dell'Unione europea o in Turchia nè ai prodotti fabbricati in uno Stato membro dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA), aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo (SEE). La violazione delle disposizioni di cui al comma 1 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 8.000 e la confisca del prodotto. La violazione del divieto di cui al comma 2». Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'articolo 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (G.U.U.E.). Note all'art. 1: Il testo degli articoli 1 e 7 della legge n. 9/2013 (Norme sulla qualità e la trasparenza della filiera degli oli di oliva vergini) pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 gennaio 2013, n. 26, modificati dalla presente legge, così recita: «Art. 1 (Modalità per l'indicazione di origine). - 1. L'indicazione dell'origine degli oli di oliva vergini prevista dall' art. 4 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 10 novembre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 12 del 16 gennaio 2010 , deve figurare in modo facilmente visibile e chiaramente leggibile nel campo visivo anteriore del recipiente, in modo da essere distinguibile dalle altre indicazioni e dagli altri segni grafici. 2. L'indicazione dell'origine di cui al comma 1 è stampata sul recipiente o sull'etichetta ad esso apposta, in caratteri la cui parte mediana è pari o superiore a 1,2 mm, ed in modo da assicurare un contrasto significativo tra i caratteri stampati e lo sfondo. 3. In deroga al comma 2, i caratteri di cui al medesimo comma possono essere stampati in dimensioni uguali a quelli della denominazione di vendita dell'olio di oliva vergine, nel medesimo campo visivo e nella medesima rilevanza cromatica. 4. L'indicazione dell'origine delle miscele di oli di oliva originari di più di uno Stato membro dell'Unione europea o di un Paese terzo, conforme all'art. 4, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) di esecuzione n. 29/2012 della Commissione, del 13 gennaio 2012, deve essere stampata, ai sensi dei commi 2 e 3 del presente articolo, in un punto evidente in modo da essere visibile, chiaramente leggibile e indelebile. Essa non deve essere in nessun modo nascosta, oscurata, limitata o separata da altre indicazioni scritte o grafiche o da altri elementi suscettibili di interferire. 5. L'indicazione di cui al comma 4 lascia impregiudicata l'osservanza dell'art. 4, commi 3 e 4, del citato decreto ministeriale 10 novembre 2009.». «Art. 7 (Termine minimo di conservazione e presentazione degli oli di oliva nei pubblici esercizi). - 1. Il termine minimo di conservazione entro il quale gli oli di oliva vergini mantengono le loro proprietà specifiche in adeguate condizioni di conservazione va indicato con la dicitura: "da consumarsi preferibilmente entro il" quando la data comporta l'indicazione del giorno, oppure: "da consumarsi preferibilmente entro fine" negli altri casi. 2. Gli oli di oliva vergini proposti in confezioni nei pubblici esercizi, fatti salvi gli usi di cucina e di preparazione dei pasti, devono essere presentati in contenitori etichettati conformemente alla normativa vigente, forniti di idoneo dispositivo di chiusura in modo che il contenuto non possa essere modificato senza che la confezione sia aperta o alterata e provvisti di un sistema di protezione che non ne permetta il riutilizzo dopo l'esaurimento del contenuto originale indicato nell'etichetta. 3. Il termine minimo di conservazione, di cui al comma 1, è indicato da parte del produttore o del confezionatore sotto la propria responsabilità. La relativa dicitura va preceduta dall'indicazione della campagna di raccolta, qualora il 100 per cento degli oli provenga da tale raccolta. La previsione dell'indicazione della campagna di raccolta non si applica agli oli di oliva vergini prodotti ovvero commercializzati in un altro Stato membro dell'Unione europea o in Turchia nè ai prodotti fabbricati in uno Stato membro dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA), aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo (SEE). La violazione delle disposizioni di cui al comma 1 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 8.000 e la confisca del prodotto. La violazione del divieto di cui al comma 2 comporta l'applicazione al titolare del pubblico esercizio di una sanzione amministrativa da euro 1.000 a euro 8.000 e la confisca del prodotto. 4. All' art. 4 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2 , convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81 , i commi 4-quater e 4-quinquies sono abrogati.».
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La Legge 122/2016 è il riferimento normativo per etichettatura, tracciabilità e origine degli oli di oliva vergini, disciplinando obblighi di trasparenza della filiera e conformità ai regolamenti UE. Operatori del settore agroalimentare, commercianti e produttori devono rispettare requisiti di visibilità, leggibilità e indicazione della campagna di raccolta, con sanzioni amministrative e confisca per non conformità. La norma recepisce il Regolamento (UE) di esecuzione n. 29/2012 e si coordina con la normativa sulla sicurezza alimentare e sulla corretta informazione al consumatore.
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